Regolamento Delegato (UE) 2018/1639 della Commissione del 13 Luglio 2018 che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori di elaborare un codice di condotta per tali indici di riferimento che specifichi chiaramente le responsabilità dei contributori in relazione alla contribuzione dei dati. Se l'amministratore fornisce una famiglia di indici di riferimento costituita da più indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori, è possibile elaborare un unico codice di condotta per la famiglia di indici di riferimento. L'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento elenca gli elementi da includere, come minimo, in ciascun codice di condotta elaborato a norma dello stesso articolo. Il codice di condotta non è richiesto se l'indice di riferimento è un indice di riferimento basato su dati regolamentati, secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, del medesimo regolamento.

(2)Al fine di garantire che l'indice di riferimento sia determinato correttamente, è fondamentale che i dati forniti dai contributori presentino tutte le caratteristiche richieste dalla metodologia e siano completi. Il codice di condotta dovrebbe pertanto descrivere tali caratteristiche in maniera sufficientemente dettagliata e indicare quali dati il contributore deve prendere in considerazione, quali dati deve escludere e in che modo deve trasmettere i dati all'amministratore.

(3)Al fine di garantire l'integrità degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori è fondamentale che le persone incaricate dal contributore della trasmissione dei dati abbiano le conoscenze, le competenze, la formazione e l'esperienza necessarie per svolgere questo ruolo. Il codice di condotta dovrebbe pertanto contenere disposizioni che impongano a ciascun contributore di dati di effettuare una serie di controlli sulle persone che saranno chiamate a svolgere la funzione di notificatori, prima di autorizzarli.

(4)L'affidabilità dell'indice di riferimento dipende in larga misura dalla correttezza dei dati. È pertanto fondamentale che i contributori verifichino i dati prima e dopo la trasmissione al fine di individuare eventuali voci sospette e accertare la conformità dei dati ai requisiti del codice di condotta. Il codice di condotta dovrebbe pertanto contenere disposizioni che impongano ai contributori di svolgere controlli sui dati prima della contribuzione e successivamente alla stessa.

(5)Il rischio di errore o di manipolazione è massimo nei casi in cui i contributori possono esercitare discrezionalità nella contribuzione dei dati. Il codice di condotta dovrebbe pertanto imporre ai contributori di dati di definire politiche che precisino chi può esercitare discrezionalità, in quali circostanze e in che modo.

(6)Il codice di condotta dovrebbe contenere disposizioni che impongano ai contributori di conservare le registrazioni dei dati presi in considerazione per ciascuna contribuzione e dell'eventuale esercizio di discrezionalità correlato. Tali registrazioni sono uno strumento essenziale per stabilire se il contributore di dati ha rispettato le politiche previste dal codice di condotta volte a garantire che siano forniti tutti i dati pertinenti.

(7)La corretta individuazione e gestione dei conflitti di interesse a livello dei contributori è un passo necessario verso l'integrità e l'accuratezza dell'indice di riferimento. Per questo motivo, il codice di condotta dovrebbe contenere disposizioni che prevedano che i sistemi e i controlli dei contributori di dati includano un registro dei conflitti di interesse, nel quale i contributori dovrebbero registrare i conflitti di interesse individuati e le misure adottate per gestirli.

(8)Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento evita di creare oneri amministrativi eccessivi a carico degli amministratori e dei contributori di dati per quanto attiene agli indici di riferimento significativi e non significativi, consentendo agli amministratori di tali indici di elaborare codici di condotta meno dettagliati rispetto a quelli richiesti per gli indici di riferimento critici.

(9)Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente a elaborare codici di condotta che siano conformi ai requisiti del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da due mesi dalla sua entrata in vigore.

(10)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.274.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2018:274:TOC

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