Regolamento Delegato (UE) 2018/1637 della Commissione del 13 Luglio 2018 che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011 impone agli amministratori degli indici di riferimento di istituire una funzione di sorveglianza permanente ed efficace espletata da un comitato distinto o da un altro idoneo meccanismo di governance.

(2)Per conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011, gli amministratori hanno il potere discrezionale di definire la funzione di sorveglianza più adeguata per gli indici di riferimento che forniscono. Il presente regolamento stabilisce un elenco non esaustivo di meccanismi di governance idonei.

(3)L'affidamento a parti interessate esterne di una funzione di sorveglianza può garantire la messa a disposizione di preziose competenze e la partecipazione di tali parti interessate può aumentare l'efficacia della funzione di sorveglianza. Nell'ambito di tale funzione possono sorgere conflitti di interesse a causa degli interessi conflittuali dei membri della funzione di sorveglianza o delle relazioni tra i membri della funzione di sorveglianza e i rispettivi clienti o altre parti interessate. Al fine di attenuare tali conflitti, membri indipendenti esenti da conflitti di interesse dovrebbero, ove possibile, far parte di quelli incaricati di sorvegliare gli indici di riferimento critici a causa della loro importanza per l'integrità del mercato, la stabilità finanziaria, i consumatori, l'economia reale e il finanziamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri. Qualora detti membri indipendenti non siano richiesti in conformità del presente regolamento, gli amministratori dovrebbero adottare altre procedure per risolvere i potenziali conflitti di interesse, ad esempio l'esclusione di membri da determinate discussioni o la revoca dei diritti di voto di determinati membri.

(4)Le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento possono far parte della funzione di sorveglianza senza diritto di voto, in quanto possono fornire indicazioni utili sul lavoro svolto dall'amministratore. Lo status di membri senza diritto di voto è opportuno al fine di garantire che l'amministratore non eserciti un'indebita influenza sulle decisioni della funzione di sorveglianza.

(5)La funzione di sorveglianza può includere comitati con apposite competenze specifiche per diversi indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento oppure può includere più funzioni che svolgono compiti diversi quando le persone dotate delle competenze adeguate non possono far parte tutte dello stesso comitato, ad esempio se si trovano in diverse aree geografiche. Al fine di agevolare la centralizzazione della sorveglianza, è necessario che un'unica persona fisica o un singolo comitato siano incaricati di dirigere la funzione di sorveglianza e abbiano la responsabilità di interagire con l'organo di gestione dell'amministratore e con l'autorità competente.

(6)Per alcuni indici di riferimento significativi meno usati e meno vulnerabili è possibile attribuire la funzione di sorveglianza a un'unica persona fisica, purché quest'ultima possa dedicare una quantità di tempo adeguata alla sorveglianza degli indici di riferimento pertinenti. Se la funzione di sorveglianza è esercitata da una persona fisica, essa è esente da determinate procedure che sono idonee unicamente per i comitati. A causa dell'elevato grado di utilizzo degli indici di riferimento critici e dei rischi che essi potrebbero comportare in determinati casi, la sorveglianza di tali indici di riferimento non dovrebbe essere effettuata da una persona fisica.

(7)Per adempiere alle responsabilità connesse alla funzione di sorveglianza, i membri devono disporre di conoscenze specialistiche in relazione al processo di fornitura degli indici di riferimento, ma anche in relazione al mercato sottostante che l'indice di riferimento intende misurare. Tali competenze possono essere fornite dagli utenti e dai contributori di dati attivi sui mercati o dai fornitori di dati regolamentati. La funzione di sorveglianza può beneficiare delle competenze dei contributori di dati, a condizione che siano prese le misure opportune per garantire l'assenza di conflitti di interesse e che gli utenti abbiano interesse a fare in modo che l'indice di riferimento sia solido. È pertanto opportuno che i contributori di dati e gli utenti siano considerati membri di detti indici di riferimento.

(8)La funzione di sorveglianza è uno strumento essenziale per gestire i conflitti di interesse a livello di amministratore e, al fine di garantire l'integrità della funzione, dovrebbe essere vietato diventarne membri alle persone sanzionate per violazioni delle norme in materia di servizi finanziari, in particolare per la manipolazione o il tentativo di manipolazione di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(9)Le parti interessate esterne possono avere un interesse negli indici di riferimento ampiamente utilizzati nei rispettivi mercati e possono fornire ulteriori competenze. Gli amministratori possono stabilire procedure che consentano loro di esercitare la funzione di sorveglianza in qualità di osservatori.

(10)I comitati indipendenti non possono essere completamente separati dall'organizzazione dell'amministratore poiché le decisioni finali relative all'attività di amministratore spettano all'organo di gestione, e un comitato distinto potrebbe prendere decisioni senza comprendere appieno il potenziale impatto negativo delle decisioni adottate sull'attività dell'amministratore. Una funzione di sorveglianza integrata nell'organizzazione dell'amministratore, o della società madre del gruppo al quale appartiene, è pertanto la soluzione migliore per contestare le decisioni dell'amministratore per quanto riguarda gli indici di riferimento che fornisce.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.274.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:274:TOC

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