Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1921 del Consiglio del 4 Dicembre 2018 recante modifica della Decisione d’Esecuzione 2013/191/UE che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)…

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2013/191/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE («misura speciale»). L'autorizzazione ad applicare la misura speciale è stata in seguito modificata e prorogata fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 del Consiglio (3).

(2)La misura speciale limita al 50 % il diritto alla detrazione l'imposta sul valore aggiunto («IVA») pagata sull'acquisto, sul leasing, sull'acquisto intracomunitario e sull'importazione di autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, nonché sulle spese di manutenzione, di riparazione e di carburante per tali autovetture.

(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 giugno 2018, la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale al fine di limitare il diritto alla detrazione sulle spese relative ad alcune autovetture non utilizzate esclusivamente a fini professionali.

(4)La Commissione ha trasmesso la richiesta presentata dalla Lettonia agli altri Stati membri con lettera del 7 settembre 2018. Con lettera del 10 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.

(5)Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429, la Lettonia ha presentato una relazione che comprende un riesame della percentuale stabilita per la detrazione dell'IVA. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Lettonia ritiene che la limitazione del 50 % rimanga giustificata e adeguata.

(6)La proroga della misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di riesaminarne la necessità, l'efficacia nonché l'adeguatezza della percentuale. Dato l'impatto positivo della misura speciale sull'onere amministrativo per i contribuenti e le autorità fiscali, la Lettonia dovrebbe pertanto essere autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.

(7)Qualora la Lettonia considerasse necessaria un'ulteriore proroga della misura speciale oltre il 2021, dovrebbe presentare alla Commissione entro il 31 marzo 2021 una relazione che comprenda un riesame della percentuale applicata, unitamente alla domanda di proroga.

(8)La misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(9)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/191/UE,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'articolo 6 della decisione di esecuzione 2013/191/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016 e cessa di produrre efetti il 31 dicembre 2021.

2.Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2021 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2019.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 Dicembre 2018

Per il Consiglio

Il Presidente

LÖGER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.311.01.0036.01.ITA&toc=OJ:L:2018:311:TOC

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