Decisione (UE) 2018/1962 della Commissione dell'11 Dicembre 2018 che stabilisce le norme interne per il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF)...

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L'Ufficio europeo per la lotta antifrode («Ufficio») è stato istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (1) quale servizio della Commissione. Esso svolge le proprie indagini in piena indipendenza.

(2)L'Ufficio svolge le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). A tal fine, esso esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione dai pertinenti atti dell'Unione negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e ad altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

(3)L'Ufficio svolge altresì indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi. Nel quadro del suo mandato di indagine, l'Ufficio raccoglie informazioni rilevanti sotto il profilo investigativo, compresi i dati personali, provenienti da varie fonti (pubbliche autorità, organismi privati e persone fisiche) e procede al loro scambio con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché con le organizzazioni internazionali, prima, durante e dopo l'indagine o le attività di coordinamento.

(4)Nell'ambito delle sue attività, l'Ufficio tratta diverse categorie di dati personali, in particolare quelli riguardanti l'identità, il recapito, l'attività professionale e il ruolo svolto nella vicenda oggetto dell'indagine. L'Ufficio, rappresentato dal suo direttore generale, agisce in qualità di titolare del trattamento. I dati personali sono conservati in un ambiente elettronico sicuro volto ad impedire la consultazione o il trasferimento illeciti di dati a persone che non hanno necessità di sapere. I dati personali trattati sono conservati per quindici anni dopo l'archiviazione del caso o la chiusura dell'indagine o del caso di coordinamento con decisione del direttore generale. Al termine di tale periodo le informazioni relative al caso contenenti dati personali sono trasferite negli archivi storici.

(5)Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Ufficio è tenuto a rispettare i diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali riconosciuti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato, nonché dagli atti giuridici che si fondano su tali disposizioni. Al tempo stesso, l'Ufficio deve rispettare le rigorose norme in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e assicurare il rispetto delle garanzie procedurali delle persone interessate e dei testimoni di cui all'articolo 9 di detto regolamento, in particolare il diritto delle persone interessate alla presunzione d'innocenza.

(6)L'ambiente elettronico sicuro in cui sono conservati i dati personali, nonché le garanzie procedurali e le rigorose norme di riservatezza e segreto d'ufficio di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, garantiscono un elevato livello di protezione contro i rischi per i diritti e le libertà delle persone interessate dal trattamento.

(7)In determinate circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) con le esigenze delle indagini e la riservatezza dello scambio di informazioni con altre autorità pubbliche competenti, nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli altri interessati. A tal fine, l'articolo 25 del suddetto regolamento offre all'Ufficio la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22.

(8)L'Ufficio ha designato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, un responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)Al fine di garantire la riservatezza e l'efficacia delle indagini e di altre attività operative svolte dall'Ufficio nel rispetto del livello di protezione dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725, occorre adottare norme interne secondo le quali l'Ufficio può limitare i diritti degli interessati conformemente all'articolo 25 di detto regolamento.

(10)L'ambito di applicazione del presente atto giuridico dovrebbe coprire tutti i trattamenti di dati effettuati dall'Ufficio nello svolgimento della sua funzione di indagine indipendente. Le norme dovrebbero applicarsi ai trattamenti effettuati prima dell'apertura di un'indagine nel caso sia di indagini interne che di indagini esterne di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e durante la sorveglianza del seguito dato all'esito delle indagini. Esse dovrebbero applicarsi anche ai trattamenti che fanno parte delle attività legate alla funzione di indagine, come il sistema di segnalazione delle frodi, le analisi operative, le banche dati sulla cooperazione internazionale, nonché ai trattamenti che possono utilizzare dati connessi con le indagini, ad esempio durante la gestione delle indagini del responsabile della protezione dei dati o altre procedure di denuncia eseguite dall'Ufficio. Dovrebbero essere comprese altresì l'assistenza e la cooperazione fornite dall'Ufficio alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.315.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2018:315:TOC

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