Raccomandazione (UE) 2018/2051 della Commissione del 19 Dicembre 2018 relativa all'allineamento dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per operazioni di riparazione e manutenzione di cui all'Articolo 5…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri sono tenuti a pubblicare almeno quattro licenze generali di trasferimento.

(2)Le licenze generali di trasferimento costituiscono un elemento fondamentale del sistema semplificato di licenze introdotto dalla direttiva 2009/43/CE.

(3)Le differenze in termini di prodotti per la difesa inclusi nell'ambito di applicazione delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri e le condizioni disomogenee per i trasferimenti di tali prodotti potrebbero ostacolare l'attuazione della direttiva 2009/43/CE e il raggiungimento del suo obiettivo di semplificazione. L'allineamento degli approcci nazionali per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le condizioni dei trasferimenti nel quadro delle licenze generali di trasferimento pubblicate dagli Stati membri è importante per garantire l'attrattiva e l'uso di tali licenze.

(4)Nelle sue conclusioni del 18 maggio 2015 il Consiglio ha ribadito la necessità di attuare ed applicare, tra l'altro, la direttiva 2009/43/CE. In seguito all'adozione di due precedenti raccomandazioni in materia di licenze generali di trasferimento per le forze armate (2) e per i destinatari certificati (3) la Commissione ha annunciato, nel Piano d'azione europeo in materia di difesa (4) e nella Relazione sulla valutazione della direttiva sui trasferimenti (5), la sua intenzione di concentrarsi sulle due licenze generali di trasferimento rimanenti, riguardanti dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni nonché operazioni di riparazione e manutenzione.

(5)L'iniziativa della presente raccomandazione è stata fortemente appoggiata dai rappresentanti degli Stati membri nel comitato istituito dall'articolo 14 della direttiva 2009/43/CE. Gli orientamenti definiti nella raccomandazione riflettono il risultato delle discussioni di un gruppo di esperti formato nell'ambito di tale comitato.

(6)La presente raccomandazione si applica all'elenco dei prodotti per la difesa (che corrisponde all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea), quale stabilito nell'allegato della direttiva 2009/43/CE. Qualora necessario, la presente raccomandazione sarà aggiornata per riflettere futuri aggiornamenti di tale elenco dei prodotti per la difesa.

(7)In base alle discussioni con gli Stati membri e tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti (comprese le eccezioni), come per esempio il loro carattere sensibile, i prodotti per la difesa elencati al punto 1.1 della presente raccomandazione costituiscono un elenco minimo e non esaustivo di prodotti dei quali gli Stati membri consentono il trasferimento nel quadro delle loro LGT-RM. Ciò significa che le LGT-RM pubblicate da uno Stato membro possono anche consentire il trasferimento di altri prodotti per la difesa non elencati nella presente raccomandazione e che figurano nell'allegato della direttiva 2009/43/CE.

(8)Nell'ambito delle discussioni relative alla presente raccomandazione, gli Stati membri hanno ricordato di essere vincolati da impegni ai sensi del diritto europeo, quale la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (6), e da impegni internazionali nel settore del controllo delle esportazioni, In tale contesto, gli Stati membri hanno riconosciuto la dichiarazione «Impegno politico degli Stati membri sulla sicurezza dell'approvvigionamento» (7).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.327.01.0094.01.ITA&toc=OJ:L:2018:327:TOC

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