Regolamento Delegato (UE) 2019/7 della Commissione del 30 Ottobre 2018 che modifica il Regolamento (UE) n. 1031/2010 per quanto riguarda la messa all'asta di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 10 bis, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2003/87/CE istituisce un fondo destinato a fornire sostegno finanziario all'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio nel territorio dell'Unione, mettendo a disposizione 400 milioni di quote del volume totale di quote per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (il «fondo per l'innovazione»). Inoltre, 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato dovrebbero integrare le eventuali entrate restanti dai 300 milioni di quote disponibili nel periodo dal 2013 al 2020 di cui alla decisione 2010/670/UE della Commissione (2) e dovrebbero essere utilizzate tempestivamente a favore del fondo per l'innovazione prima del 2021.

(2)Al fine di assicurare che il fondo per l'innovazione sia in grado di fornire sostegno prima del 2021, è necessario monetizzare i 50 milioni di quote destinate al fondo per l'innovazione mediante aste conformi alle regole e alle modalità delle aste condotte sulla piattaforma d'asta comune stabilite dal regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (3).

(3)Per ridurre gli oneri amministrativi in capo agli Stati membri e migliorare l'efficienza generale, il volume di 50 milioni di quote a favore del fondo per l'innovazione dovrebbe essere aggiunto ai volumi di quote da mettere all'asta nel 2020 sulla piattaforma d'asta comune dagli Stati membri che al 1o gennaio 2018 partecipavano all'azione comune in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione.

(4)Gli Stati membri partecipanti dovrebbero mettere all'asta la rispettiva quota dei 50 milioni di quote a favore del fondo per l'innovazione tramite i propri responsabili del collocamento. Per ricevere i proventi dell'asta destinati al fondo per l'innovazione, ciascun responsabile del collocamento dovrebbe designare, entro il 1o ottobre 2019, un conto bancario di responsabile del collocamento nel quale saranno versati tali proventi. I responsabili del collocamento possono designare il proprio conto bancario esistente già designato per i proventi delle aste spettanti al loro Stato membro, un altro conto bancario designato di responsabile del collocamento e specificamente dedicato ai proventi della vendita all'asta a favore del fondo per l'innovazione oppure il conto bancario designato di responsabile del collocamento di un altro responsabile del collocamento di uno Stato membro che metterà all'asta le quote a favore del fondo per l'innovazione.

(5)I responsabili del collocamento designati per condurre l'asta dei 50 milioni di quote a favore del fondo per l'innovazione dovrebbero assicurare che i proventi d'asta a favore del fondo per l'innovazione siano versati sul conto ad essi notificato dalla Commissione ai fini del fondo, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati.

(6)Il responsabile del collocamento può dedurre dai proventi d'asta, prima di versarli, eventuali oneri supplementari imputabili a titolo di spese di detenzione nel conto bancario designato di responsabile del collocamento e di spese di versamento. Prima della prima deduzione e di qualsiasi modifica degli oneri, lo Stato membro del responsabile del collocamento dovrebbe notificare alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri l'importo e la giustificazione degli oneri supplementari che il responsabile del collocamento intende dedurre.

(7)Attualmente l'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1031/2010 dispone che la piattaforma d'asta annunci i risultati dettagliati di ciascuna asta e simultaneamente notifichi agli aggiudicatari i rispettivi risultati. Tuttavia, a causa del livello di dettaglio, i risultati dell'asta che devono essere annunciati non possono essere pubblicati simultaneamente alla notifica dei singoli risultati agli aggiudicatari. Al fine di allineare questa disposizione alle prassi del mercato e di evitare gli abusi di mercato, la piattaforma d'asta può pubblicare, prima dell'annuncio degli altri dettagli del risultato dell'asta, il volume delle quote messe all'asta e il prezzo di aggiudicazione, in modo che queste informazioni siano pubblicate simultaneamente alla notifica dei singoli risultati agli aggiudicatari. Gli altri risultati dell'asta dovrebbero essere annunciati non oltre 15 minuti dalla chiusura del periodo d'offerta.

(8)Il regolamento (UE) n. 1031/2010 consente agli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, di designare una piattaforma propria per la vendita della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE. La designazione di tali piattaforme d'asta è subordinata alla loro registrazione nell'allegato III, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 5, terzo comma, del medesimo regolamento.

(9)Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Germania ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, e di designare invece una propria piattaforma.

(10)Il 12 aprile 2018 la Germania ha notificato alla Commissione l'intenzione di designare European Energy Exchange AG in qualità di piattaforma di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il periodo di vigenza, la base giuridica della designazione e le condizioni e gli obblighi applicabili a European Energy Exchange AG in qualità di piattaforma d'asta per la Germania per tale periodo dovrebbero essere registrati nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1031/2010.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.002.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:002:TOC

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