Regolamento d’Esecuzione (UE) N.1218/2014 della Commissione del 13 Novembre 2014,che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n.206/2010.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (4) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi o di carni fresche. Esso dispone che le partite di ungulati possano essere introdotte nell'Unione solo se rispettano determinati requisiti e sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello definito in tale regolamento.

(2)I modelli di certificati veterinari per le importazioni nell'Unione di suini domestici destinati all'allevamento e/o alla produzione e alla macellazione immediata sono definiti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010, rispettivamente come modelli «POR-X» e «POR-Y». Tali modelli non includono garanzie relative alla presenza di Trichine.

(3)Il modello di certificato veterinario per le importazioni nell'Unione di carni fresche di suini domestici è definito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 (modello «POR»). Tale modello include garanzie relative alla presenza di Trichine.

(4)Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione (5) prevede norme per il campionamento delle carcasse di specie a rischio di contaminazione da Trichine e per la determinazione della qualifica sanitaria delle aziende che allevano suini domestici.

(5)Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione (6), che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005, concede alcune deroghe alle disposizioni in materia di controlli durante la macellazione alle aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata. Inoltre, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1114/2014 della Commissione (7), un'azienda in cui sono allevati suini domestici non può essere riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata a meno che, tra l'altro, i nuovi suini domestici che l'operatore del settore alimentare introduce nell'azienda provengano e siano originari di aziende anch'esse ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

(6)È opportuno modificare i modelli di certificati veterinari «POR-X» e «POR-Y» di cui all'allegato I e il modello di certificato «POR» di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per rispecchiare le condizioni relative alle importazioni di suini domestici e delle loro carni fresche di cui al regolamento (CE) n. 2075/2005, come modificato dal regolamento (UE) n. 216/2014. In particolare, è opportuno, rispettivamente, includere o modificare nei modelli di certificato le informazioni sul riconoscimento ufficiale dell'azienda di provenienza dei suini domestici per consentire agli Stati membri di applicare l'opportuno regime di test per accertare la presenza di Trichine durante la macellazione, per non compromettere la qualifica sanitaria dell'azienda di destinazione dei suini domestici da riproduzione e/o produzione e per garantire la sicurezza delle carni fresche.

(7)Un veterinario ufficiale dovrebbe includere garanzie supplementari e condizioni specifiche in materia di condizioni di stabulazione controllata per quanto riguarda la presenza di Trichine nei modelli di certificati veterinari «POR-X», «POR-Y» e «POR».

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

(9)Al fine di evitare perturbazioni nelle importazioni nell'Unione di partite di suini domestici e delle loro carni fresche, è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l'uso dei certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) n. 206/2010 nella loro versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1)Nell'allegato I, parte 1, alla condizioni specifiche è aggiunta la seguente voce:

«“XI”aziende o comparti riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005.»

2)Nell'allegato I, parte 2, il modello di certificato veterinario «POR-X» è modificato come segue:

a)dopo il punto II.1.2, è inserito il seguente punto II.1.3.:

«(2) (10) [II.1.3.sono suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, oppure sono non svezzati e di età inferiore a 5 settimane.]»

b)dopo la nota a piè di pagina (9), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«(10)Unicamente per i paesi terzi contrassegnati con “XI” nella colonna 6 “Condizioni specifiche” dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.»

3)Nell'allegato I, parte 2, il modello di certificato veterinario «POR-Y» è modificato come segue:

a)dopo il punto II.1.2, è inserito il seguente punto II.1.3.:

«(2) (5) [II.1.3.sono suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, oppure sono non svezzati e di età inferiore a 5 settimane.]»

b)dopo la nota a piè di pagina (4), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«(5)Unicamente per i paesi terzi contrassegnati con “XI” nella colonna 6 “Condizioni specifiche” dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.»

4)Nell'allegato II, parte 2, alle GS (garanzie supplementari) è aggiunta la seguente voce «K»:

«“K”:aziende o comparti riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005.»

5)Nell'allegato II, parte 2, il modello di certificato veterinario «POR» è modificato come segue:

a)il punto II.1.3. è sostituito dal seguente:

«II.1.3.le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, in particolare:

(1)[sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;]

(1)[sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2075/2005;]

(1) (7)[sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, oppure non svezzati e di età inferiore a 5 settimane.]»

b)dopo la nota a piè di pagina (6), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«(7)Unicamente per i paesi terzi contrassegnati con “K” nella colonna “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.»

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2015 possono continuare a essere introdotte nell'Unione partite di animali vivi e di carni fresche corredate dagli idonei certificati veterinari rilasciati entro il 1o marzo 2015 secondo i modelli di certificati veterinari «POR-X» e «POR-Y» di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 e secondo il modello di certificato veterinario «POR» di cui all'allegato II del suddetto regolamento, nella loro versione precedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 13 Novembre 2014

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_329_R_0008

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