Decisione d’Esecuzione (EU) 2019/54 della Commissione del 9 Gennaio 2019 relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 11, e l'articolo 37, paragrafo 2, lettera a),

previa consultazione del comitato del codice doganale,

considerando quanto segue:

(1)La decisione relativa all'informazione tariffaria vincolante (ITV) di cui all'allegato contiene una classificazione tariffaria incompatibile con la nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2). Nella fattispecie, detta ITV è incompatibile con le regole generali per l'interpretazione della NC e con il testo del codice NC 2833 11 00, in combinato disposto con la nota 1 del capitolo 25 della NC e con il testo del codice NC 2530 90 00.

(2)La nota 1 del capitolo 25 della NC dispone che rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti trattati con un numero limitato di altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

(3)Il prodotto che rientra nella ITV di cui all'allegato, per le sue caratteristiche e proprietà oggettive, è identico al prodotto descritto nel parere di classificazione del comitato del SA dell'OMD 2530.90/2 come polvere bianca fluida contenente, in peso, oltre il 99,2 % di solfato di disodio anidro, ottenuta esclusivamente mediante la raccolta meccanica di thenardite (solfato di disodio anidro) formatasi naturalmente all'aria aperta sulla superficie della mirabilite (solfato decaidrato di disodio) e cristallizzata a partire dall'acqua salata naturale del lago a causa delle basse temperature invernali. Prima del condizionamento, il prodotto è setacciato con un setaccio avente un'apertura di maglia di 0,65 mm. In tale parere di classificazione del comitato del SA dell'OMD, il prodotto è classificato alla sottovoce 2530 90 del sistema armonizzato, che corrisponde alla sottovoce 2530 90 00 della nomenclatura combinata.

(4)Tale prodotto, raccolto meccanicamente, si trova allo stato greggio. È chiaro dal testo della nota 1 del capitolo 25 che si esclude solamente la cristallizzazione provocata da un processo artificiale. Nel caso del prodotto in questione, la cristallizzazione avviene in maniera naturale senza intervento umano. Il pompaggio dell'acqua salata naturale da un lago all'altro (in cui avviene effettivamente la cristallizzazione) non può essere considerato lavorazione di una materia prima ai sensi della nota 1 del capitolo 25, in quanto di tratta di un mero processo di trasporto. Di conseguenza la classificazione tariffaria del prodotto stabilita nella ITV di cui all'allegato non è conforme al codice NC 2530 90 00, in particolare alla luce del parere di classificazione del comitato del SA dell'OMD 2530.90/2.

(5)In virtù della decisione n. 87/369/CEE del Consiglio (3), l'Unione è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (noto come sistema armonizzato o SA), elaborata dal Consiglio di cooperazione doganale (noto come Organizzazione mondiale delle dogane o OMD). Il comitato del SA dell'OMD approva i propri pareri di classificazione che in linea di principio costituiscono strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell'Unione.

(6)In occasione della sua 58a sessione svoltasi in ottobre 2016, il comitato del SA ha approvato un parere di classificazione che classifica un prodotto identico al prodotto interessato dalla ITV di cui all'allegato nella sottovoce del sistema armonizzato 2530.90 (parere di classificazione 2530.90/2 del comitato del SA dell'OMD).

(7)Con l'intento di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del sistema armonizzato a livello internazionale e considerando che la decisione è conforme alla formulazione della sottovoce 2530.90 del SA, l'Unione dovrebbe applicare tale parere di classificazione.

(8)La comunicazione della Commissione in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle decisioni in materia di informazioni vincolanti adottate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale (informazione 2017/C 128/01) (4), elenca, fra gli altri, il parere di classificazione 2530.90/2 del comitato del SA dell'OMD. Di conseguenza le autorità doganali hanno l'obbligo di revocare le decisioni relative alle informazioni vincolanti se diventano incompatibili con l'interpretazione della nomenclatura doganale, fra l'altro, a seguito dei pareri di classificazione adottati dal Consiglio di cooperazione doganale.

(9)Al fine di garantire una classificazione delle merci corretta e uniforme, la ITV di cui all'allegato dovrebbe essere revocata. L'autorità doganale che ha rilasciato l'informazione dovrebbe pertanto revocarla quanto prima possibile a seguito della notifica della presente decisione e notificare la revoca alla Commissione,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

1.L'informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della tabella figurante nell'allegato, rilasciata dall'autorità doganale indicata nella colonna 2 per la classificazione tariffaria specificata nella colonna 3, è revocata in conformità del paragrafo 2.

2.L'autorità doganale indicata nella colonna 2 della tabella figurante nell'allegato revoca l'informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della medesima tabella e ne informa i titolari quanto prima possibile, e comunque entro dieci giorni dalla notifica della presente decisione.

3.L'autorità doganale che revochi un'informazione tariffaria vincolante ed effettui la notifica a norma del paragrafo 2 ne informa la Commissione.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 Gennaio 2019

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Stephen QUEST

Direttore Generale

Direzione Generale della Fiscalità e Unione Doganale

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.010.01.0071.01.ITA&toc=OJ:L:2019:010:TOC

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