Decisione (UE) 2019/155 dell’Autorità europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati del 23 Gennaio 2019 che rinnova la limitazione temporanea della commercializzazione, della distribuzione e della vendita di contratti per differenze ai clienti...

Il Consiglio delle Autorità di Vigilanza dell’Autorità europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), e in particolare l'articolo 40,

visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (3), e in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)Mediante decisione (UE) 2018/796 (4), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) limitava la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di contratti per differenze (CFD) ai clienti al dettaglio con effetto dal 1o agosto 2018 per un periodo di tre mesi.

(2)In conformità dell'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA è tenuta a riesaminare la temporanea misura d'intervento sui prodotti a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi.

(3)Mediante la decisione (UE) 2018/1636 (5), l'ESMA rinnovava e modificava la limitazione temporanea sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di CFD ai clienti al dettaglio con effetto dal 1o novembre 2018 per un periodo di tre mesi.

(4)L'ulteriore riesame dell'ESMA della limitazione a carico dei CFD si è basato, inter alia, su un'indagine svolta tra le autorità nazionali competenti (6) (ANC) in tema di applicazione pratica e di impatto della misura d'intervento sui prodotti, nonché sulle informazioni di complemento trasmesse dalle stesse ANC e dalle parti interessate.

(5)Le ANC hanno rilevato solo pochi casi di non conformità con la misura d'intervento sui prodotti dell'ESMA, soprattutto relativi alle avvertenze sui rischi.

(6)Le ANC hanno segnalato una riduzione globale del numero dei conti dei clienti al dettaglio in CFD, del volume di negoziazioni e del capitale totale dei clienti al dettaglio nel corso dei tre mesi che vanno da agosto a ottobre 2018 (periodo relativo al 2018) rispetto al medesimo periodo nel 2017 (periodo relativo al 2017). Nel raffrontare questi periodi, la quota dei conti dei clienti al dettaglio redditizi è rimasta in linea di massima stabile. I costi medi sostenuti dai clienti per la negoziazione di CFD, che sembrano essere meno dipendenti dalle condizioni di mercato rispetto ai risultati complessivi dei clienti, sono stati significativamente inferiori nel periodo relativo al 2018 rispetto a quello relativo al 2017 (7). I costi medi relativi ai conti al dettaglio attivi che contengono CFD su criptovalute sono diminuiti in maniera sproporzionata rispetto ad altri conti, sebbene tali conti abbiano continuato a comportare costi più elevati rispetto ai conti non esposti alle criptovalute. Infine, le ANC hanno segnalato una costante riduzione del numero di chiusure automatiche, del numero di volte in cui i conti hanno registrato un patrimonio netto negativo e dell'ammontare del patrimonio negativo (8).

(7)Durante il periodo relativo al 2018 le ANC hanno inoltre registrato un incremento del numero di clienti trattati come clienti professionali su richiesta rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'ESMA è consapevole che alcuni fornitori di CFD stanno pubblicizzando ai clienti al dettaglio la possibilità di diventare clienti professionali su richiesta. Tuttavia, un cliente al dettaglio può richiedere di essere trattato come cliente professionale qualora, nello specifico, presenti una richiesta per iscritto, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione applicabile. I fornitori dovrebbero garantire da parte loro il costante rispetto di tali criteri (9). L'ESMA è anche consapevole che alcune imprese di paesi terzi si stanno adoperando per avvicinare i clienti dell'Unione e che alcuni fornitori di CFD nell'Unione stanno commercializzando la possibilità per i clienti al dettaglio di trasferire i loro conti presso entità infragruppo di paesi terzi. Nondimeno, senza autorizzazione né registrazione nell'Unione, le imprese di paesi terzi sono solamente autorizzate a offrire servizi su esclusiva iniziativa di quei clienti stabiliti o ubicati nell'Unione. Infine, l'ESMA è a conoscenza che alcune imprese hanno cominciato a fornire altri prodotti d'investimento a fini speculativi e continuerà a monitorare l'offerta di questi altri prodotti per stabilire se sia opportuno porre in essere nuove misure a livello dell'Unione.

(8)Dall'adozione della decisione (UE) 2018/796, l'ESMA non ha ottenuto elementi di prova in contraddizione con quanto emerso globalmente riguardo a un timore significativo in merito alla protezione degli investitori nella decisione (UE) 2018/796 o nella decisione (UE) 2018/1636 (le «decisioni»). L'ESMA ha pertanto concluso che il timore di cui alle predette decisioni persisterebbe se non fosse rinnovata la limitazione temporanea sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di CFD ai clienti al dettaglio.

(9)Per di più, gli obblighi normativi vigenti nell'ambito del diritto dell'Unione non hanno subito modifiche e continuano a non affrontare la minaccia individuata dall'ESMA. Inoltre, le ANC non hanno intrapreso azioni allo scopo di far fronte a tale minaccia o, se intraprese, dette azioni non l'hanno affrontata adeguatamente. Nello specifico, da quando è stata adottata la decisione (UE) 2018/796, nessuna ANC ha finora messo in atto a livello nazionale una propria misura d'intervento sui prodotti, come lo prevede l'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 (10).

(10)Il rinnovo del divieto non ha sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai benefici dell'azione e non crea un rischio di arbitraggio normativo per ragioni analoghe a quelle contenute nelle decisioni.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.027.01.0036.01.ITA&toc=OJ:L:2019:027:TOC

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