Direttiva Delegata (UE) 2019/178 della Commissione del 16 Novembre 2018 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.

(2)Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3)Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Nel luglio 2015 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, una domanda per la concessione di un'esenzione per la categoria 11, da inserire nell'elenco all'allegato III, per l'impiego di piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a carburante diesel o gassoso applicati ad apparecchiature non stradali a uso professionale.

(4)Cuscinetti e pistoni contenenti piombo sono necessari a raggiungere un livello soddisfacente di affidabilità in termini di resistenza al grippaggio, adattabilità, penetrabilità e resistenza allo sporco in motori di grandi dimensioni e in quelli che operano in contesti difficili o impegnativi, da utilizzare in macchine non stradali a uso professionale quali compressori ad aria mobili, apparecchiature mobili per saldatura e gru mobili.

(5)Attualmente sul mercato non esistono soluzioni alternative senza piombo in grado di offrire un livello sufficiente di affidabilità per i settori di applicazione dei motori per apparecchiature non stradali a uso professionale.

(6)A causa della mancanza di prodotti alternativi affidabili, è scientificamente e tecnicamente impraticabile sostituire o eliminare il piombo in alcuni motori di apparecchiature non stradali a uso professionale. L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta. Dovrebbe essere quindi concessa l'esenzione per l'uso del piombo in cuscinetti e pistoni per alcuni motori a combustione interna alimentati a carburante diesel o gassoso applicati ad apparecchiature non stradali a uso professionale, aggiungendo una nuova voce 42 all'allegato III della direttiva 2011/65/UE. Al fine di evitare la sovrapposizione dei campi di applicazione delle esenzioni nell'ambito dell'allegato III e per garantire la chiarezza giuridica, occorre aggiungere che le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) dell'allegato III sono escluse dalla nuova voce 42 dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE.

(7)Dal momento che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili sul mercato alternative affidabili né se ne prevede la disponibilità in tempi brevi, l'esenzione per la categoria 11 dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE dovrebbe essere concessa per il periodo di validità massima di cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019, data a partire dalla quale la categoria 11 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva stessa. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

Ha adottato la seguente Direttiva:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21 luglio 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 22 luglio 2019.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 Novembre 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.033.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2019:033:TOC

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