Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/241 della Commissione del 6 Febbraio 2019 che modifica la Decisione 2007/703/CE e le Decisioni d’Esecuzione (UE) 2017/2452 e (UE) 2018/1109 per quanto riguarda il rappresentante del titolare dell'autorizzazione.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La Dow AgroSciences Ltd. e la Dow AgroSciences Europe Ltd., con sede nel Regno Unito, sono rappresentanti nell'Unione rispettivamente della Dow AgroSciences LLC e della Mycogen Seeds per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati disciplinati dalla decisione 2007/703/CE della Commissione (2) e dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/2452 (3) e (UE) 2018/1109 (4) della Commissione. Per le autorizzazioni a norma di tali decisioni, la Pioneer Overseas Corporation, con sede in Belgio, è rappresentante nell'Unione della Pioneer Hi-Bred International, Inc.

(2)Nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la Dow AgroSciences Europe ha chiesto alla Commissione, con lettera del 13 settembre 2018, di modificare il suo rappresentante per gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati interessati, designando come rappresentante la Dow AgroSciences Distribution S.A.S., con sede in Francia, al posto della Dow AgroSciences Ltd. e della Dow AgroSciences Europe Ltd.. Con lettera del 12 ottobre 2018 la Dow AgroSciences LLC ha precisato che Dow AgroSciences Europe, Dow AgroSciences Ltd. e Dow AgroSciences Europe Ltd. sono lo stesso soggetto giuridico. Con lettera del 7 settembre 2018 la Dow AgroSciences Distribution S.A.S ha confermato il proprio accordo al trasferimento del rappresentante.

(3)Le modifiche richieste sono di natura puramente amministrativa e non comportano pertanto una nuova valutazione dei prodotti interessati. Lo stesso vale per i destinatari delle decisioni di autorizzazione, che a loro volta dovrebbero essere adattati di conseguenza.

(4)La decisione 2007/703/CE e le decisioni di esecuzione (UE) 2017/2452 e (UE) 2018/1109 dovrebbero essere pertanto modificate di conseguenza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.039.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2019:039:TOC

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