Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/245 della Commissione dell'11 Febbraio 2019 che accetta offerte di impegno in seguito all'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare gli articoli 13 e 15,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2),

considerando quanto segue:

A.PROCEDURA

(1)Il 31 gennaio 2018 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037. Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) («l'avviso di apertura»).

(2)Il 21 settembre 2018, per mezzo di un documento informativo, la Commissione ha fornito a tutte le parti interessate i risultati preliminari cui è pervenuta, indicando che non sarebbe stato istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni nell'Unione di biodiesel originario dell'Argentina («il prodotto in esame») e confermando che l'inchiesta sarebbe proseguita.

(3)Il 3 dicembre 2018 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto in esame nell'Unione. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

B.OFFERTE DI IMPEGNO

1.Offerte di impegno

(4)Dopo la divulgazione finale delle informazioni, tutti i produttori esportatori che hanno collaborato, comprese le loro società collegate, insieme alla Camera argentina dei biocombustibili (Cámara Argentina de Biocombustibles, «CARBIO») hanno offerto impegni sui prezzi in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037.

2.Valutazione delle offerte di impegno

(5)Per garantire la praticabilità degli impegni, gli esportatori argentini hanno presentato offerte di impegno con un unico prezzo minimo all'importazione («PMI») per il prodotto in esame.

(6)Inoltre, per garantire l'eliminazione delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio e per ragioni di fattibilità e praticità del monitoraggio dei produttori esportatori che offrono gli impegni, tali esportatori argentini si sono offerti di garantire che il volume delle importazioni effettuate nell'ambito degli impegni fosse fissato a un livello annuale che corrisponde approssimativamente al loro andamento complessivo di mercato, garantendo al tempo stesso condizioni di parità.

(7)Per valutare se tali impegni sui prezzi eliminino l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni, la Commissione ha analizzato tra l'altro i prezzi all'esportazione attuali del prodotto in esame e il livello del dazio compensativo definitivo, oltre ad altri risultati cui è pervenuta nell'ambito dell'inchiesta.

(8)La Commissione ha concluso che le sovvenzioni arrecanti pregiudizio potrebbero essere eliminate da impegni sui prezzi che coprano le importazioni entro il livello annuale proposto, assieme a un dazio definitivo ad valorem riscosso sulle importazioni che superano il livello annuale di cui al considerando 6.

(9)CARBIO si è inoltre impegnata a trasmettere alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate sulle vendite nell'Unione dei produttori esportatori argentini, permettendo così alla Commissione di monitorare efficacemente gli impegni. Tenuto conto del ruolo attivo di CARBIO e della rete di sicurezza rappresentata dal livello annuale di cui al considerando 6, la Commissione ha ritenuto che il rischio di elusione delle offerte di impegno sia limitato.

C.OSSERVAZIONI DELLE PARTI E ACCETTAZIONE DELLE OFFERTE DI IMPEGNO

(10)Le offerte di impegno sono state messe a disposizione delle parti interessate.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.040.01.0071.01.ITA&toc=OJ:L:2019:040:TOC

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