Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 Febbraio 2019 che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 55,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 dispone che la Commissione elabori, in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi («il piano generale»). La decisione 2004/478/CE della Commissione (2) ha definito di conseguenza il piano generale.

(2)Dall'adozione della decisione 2004/478/CE della Commissione vari incidenti derivanti da alimenti e mangimi hanno permesso di acquisire ulteriore esperienza nel coordinamento della gestione delle crisi a livello dell'Unione.

(3)L'esperienza acquisita nel corso degli anni, come analizzata nella valutazione REFIT del regolamento (CE) n. 178/2002 (vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale) (3), ha dimostrato che occorre riesaminare la gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi a livello nazionale e dell'Unione. I risultati hanno evidenziato la necessità di dedicare una maggiore attenzione alla preparazione alle crisi, oltre che alla loro gestione, per evitare o ridurre al minimo gli effetti sulla salute pubblica di una crisi nel settore degli alimenti o dei mangimi. In questo modo sarebbe possibile ridurre in misura sostanziale l'impatto economico (come le restrizioni commerciali) di una crisi nel settore degli alimenti o dei mangimi e contribuire così al conseguimento degli obiettivi della Commissione in materia di occupazione, crescita e investimenti. Occorre inoltre che la Commissione svolga un ruolo più incisivo in termini di comunicazione e coordinamento generale degli Stati membri in questo ambito. Il vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale contiene una serie di raccomandazioni per migliorare l'efficienza del piano generale.

(4)L'EFSA formula i pareri che costituiscono la base scientifica per l'adozione di misure dell'Unione e ha il compito di prestare assistenza scientifica e tecnica nelle procedure di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi. Il ruolo dell'EFSA nel piano generale dovrebbe essere perfezionato e rafforzato alla luce dell'esperienza acquisita.

(5)Pur rispettando le competenze di ciascuna agenzia, l'EFSA dovrebbe coordinarsi con altre pertinenti agenzie scientifiche dell'Unione, come il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e il gruppo di esperti designati dal comitato scientifico e tecnico di cui all'articolo 31 del trattato Euratom (4), in caso siano necessari contributi o interventi nell'ambito delle rispettive competenze. Il piano generale deve inoltre garantire il coordinamento con i sistemi dell'ECDC di preparazione e risposta alle crisi per i casi riguardanti l'uomo in modo che le autorità sanitarie e i portatori di interessi siano informati in merito a una possibile crisi derivante dagli alimenti o dai mangimi potenzialmente in grado di incidere sulla salute umana.

(6)La decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, comprese la pianificazione della preparazione e della risposta in relazione a tali attività, per le minacce di origine biologica, chimica, ambientale e ignota, e l'istituzione di un «sistema di allarme rapido e di reazione» (SARR). Dati i potenziali collegamenti con la preparazione alle crisi e la loro gestione nel quadro della filiera alimentare, il piano generale dovrebbe tenere conto anche delle disposizioni pertinenti contenute nella decisione n. 1082/2013/UE.

(7)Il piano generale dell'Unione dovrebbe essere sottoposto a revisione affinché siano inserite procedure intese ad agevolare il coordinamento con i piani nazionali di emergenza per gli alimenti e i mangimi da elaborare conformemente all'articolo 115 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) relativo ai controlli ufficiali.

(8)Obiettivo principale della presente decisione è tutelare la salute pubblica nell'Unione. Il piano generale dovrebbe pertanto essere limitato alle situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute pubblica a norma dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002. I rischi per la salute pubblica possono essere di natura biologica, chimica e fisica e comprendono i pericoli connessi alla radioattività e agli allergeni. L'impostazione, i principi e le procedure pratiche del piano generale potrebbero però anche essere considerati come orientamenti per la gestione di altri incidenti di origine alimentare che non comportano i suddetti rischi per la salute pubblica.

(9)Nel 2017 la Commissione ha realizzato un audit interno sulla preparazione alle crisi riguardanti la sicurezza alimentare presso la DG SANTE, da cui sono emerse alcune carenze dell'attuale piano generale che occorre affrontare.

(10)Varie conclusioni sono state formulate in occasione della conferenza ministeriale del 26 settembre 2017 sul seguito dell'incidente del fipronil (7). Benché riguardanti questo incidente specifico e la relativa frode, alcune di queste conclusioni risultano pertinenti per la gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi in generale, tra cui l'istituzione di un punto di contatto unico in ciascuno Stato membro che garantisca il coordinamento della gestione di tali crisi per ogni organizzazione amministrativa nazionale.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.050.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2019:050:TOC

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