Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/315 della Commissione del 21 Febbraio 2019 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato.

(2)Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è legato alla lenta diffusione naturale della malattia tra le popolazioni di suini selvatici ed anche all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea, pubblicata il 29 novembre 2018 (5).

(3)Dall'adozione dell'ultima modifica dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE si sono verificati nuovi casi di peste suina africana nei suini selvatici in Bulgaria e in Belgio e nei suini domestici in Romania, dei quali è necessario tenere conto nell'allegato di tale decisione.

(4)Nel febbraio 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana nei suini selvatici nella regione di Varna in Bulgaria, al di fuori delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana nei suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(5)Nel febbraio 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana nei suini selvatici nella regione Luxembourg in Belgio, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana nei suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona del Belgio colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6)Nel febbraio 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Botoșani in Romania, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana nei suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata ora nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(7)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Bulgaria, Belgio e Romania e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi riportati nelle parti I, II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 Febbraio 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.051.01.0053.01.ITA&toc=OJ:L:2019:051:TOC

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