Decisione (UE) 2019/322 della Banca Centrale europea del 31 Gennaio 2019 sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale.

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), nonché gli articoli 4, paragrafo 3, e 9, paragrafo 1,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (2), e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)Nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, al fine di garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, di promuovere la stabilità finanziaria e di garantire parità di condizioni.

(2)L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la BCE debba applicare tutto il pertinente diritto dell'Unione e, ove tale diritto dell'Unione sia composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive.

(3)Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013, al fine di assolvere i compiti attribuitile, la BCE ha tutti i poteri e gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 nonché tutti i poteri e gli obblighi che hanno le autorità competenti ai sensi del pertinente diritto dell'Unione. La competenza della BCE si estende all'esercizio di poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale che non sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione a condizione che tali poteri rientrino tra i compiti della BCE ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e siano alla base di una funzione di vigilanza. Alla BCE, in quanto autorità competente, si richiede di adottare ogni anno un numero notevole di decisioni relative a poteri di vigilanza attribuiti dalla normativa nazionale.

(4)Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare è necessaria una decisione di delega relativa all'adozione di tali decisioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (3).

(5)La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito.

(6)La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) specifica la procedura da osservare per l'adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.

(7)Ove i criteri per l'assunzione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere assunte con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, ulteriormente specificata all'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 (4). Inoltre, dovrebbe essere utilizzata la procedura di non obiezione anche qualora i capi delle unità operative nutrano dubbi in merito al rispetto dei criteri di valutazione per le decisioni relative a poteri nazionali a causa della complessità della verifica.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.055.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2019:055:TOC

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