Regolamento Delegato (UE) 2019/320 della Commissione del 12 Dicembre 2018 che integra la Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente a quanto indicato nel considerando 14 della direttiva 2014/53/UE, le apparecchiature radio possono essere fondamentali quando si tratta di fornire accesso ai servizi di emergenza. Se del caso, le apparecchiature radio dovrebbero essere progettate in modo da supportare le caratteristiche necessarie per l'accesso a tali servizi.

(2)Il sistema realizzato nell'ambito del programma Galileo sulla base del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è un sistema globale di navigazione satellitare («GNSS»), interamente posseduto e controllato dall'Unione, che fornisce servizi di posizionamento estremamente precisi per scopi civili. Il sistema Galileo può essere utilizzato in combinazione con altri GNSS.

(3)La strategia spaziale per l'Europa (3), adottata nel 2016, annuncia misure che introducono l'impiego di servizi di posizionamento e di navigazione di Galileo per i telefoni cellulari.

(4)Nelle conclusioni del 5 dicembre 2017 (4), il Consiglio sostiene lo sviluppo di un forte mercato a valle per le applicazioni e i servizi spaziali e sottolinea che si dovrebbero adottare misure adeguate, se del caso anche di tipo regolamentare, al fine di raggiungere la piena compatibilità con i programmi Galileo quale norma per i dispositivi venduti nell'UE e incoraggiare la diffusione di dispositivi compatibili con Galileo sul mercato globale.

(5)La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prevede l'adozione di un numero di emergenza unico europeo («112») in tutta l'Unione e obbliga gli Stati membri a garantire che le imprese che forniscono agli utenti finali un servizio di comunicazione elettronica per effettuare chiamate verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale mettano le informazioni sulla localizzazione del chiamante a disposizione delle autorità che gestiscono le chiamate di emergenza almeno verso il numero di emergenza unico europeo «112».

(6)I telefoni cellulari con capacità di calcolo avanzate («dispositivi mobili») costituiscono la categoria di apparecchiature radio di telecomunicazione più utilizzata nell'Unione per effettuare chiamate al numero di emergenza unico europeo «112».

(7)Il livello di accuratezza della localizzazione delle apparecchiature radio che accedono ai servizi di emergenza svolge un ruolo fondamentale nel garantire che l'accesso a tali servizi sia efficace. Attualmente la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili è determinata usando il Cell-ID, che si basa sulla zona di copertura del ripetitore per telefonia mobile cui è agganciato il dispositivo mobile. La zona di copertura del ripetitore varia da 100 metri a diversi kilometri. In alcuni casi, soprattutto nelle aree montane, nelle città e in presenza di grandi edifici, ciò può portare a errori significativi di posizionamento del chiamante nelle situazioni di emergenza.

(8)La localizzazione del chiamante basata su Cell-ID integrato con informazioni del Wi-Fi e del GNSS è molto più accurata e consente di effettuare operazioni di salvataggio più veloci ed efficienti, oltre che di ottimizzare le risorse.

(9)Le soluzioni di localizzazione del chiamante basate sul posizionamento GNSS sono già state implementate in otto Stati membri e in alcuni paesi terzi.

(10)Per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) già prevede che i ricevitori di tali sistemi siano compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi Galileo e EGNOS.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.055.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:055:TOC

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