Decisione (UE) 2019/435 della Commissione del 12 Marzo 2019 sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all»

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all» (Una casa per tutti) è il seguente: «La presente proposta di iniziativa dei cittadini intende creare condizioni quadro giuridiche e finanziarie che facilitino, per tutti, l'accesso a un alloggio in Europa.»

(2)Gli obiettivi di questa proposta di iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «Invitiamo l'Unione europea ad intraprendere azioni che facilitino, per tutti, l'accesso a un alloggio in Europa, tra cui: un accesso facilitato, per tutti, agli alloggi popolari e a prezzi accessibili, la non applicazione dei criteri di Maastricht agli investimenti pubblici riguardanti l'edilizia popolare e a prezzi accessibili, un miglior accesso ai finanziamenti dell'UE per chi promuove l'edilizia sostenibile e senza scopo di lucro, norme sociali basate sulla concorrenza per la locazione breve e l'elaborazione di statistiche sulle esigenze abitative in Europa.»

(3)L'allegato della proposta di iniziativa dei cittadini indica, nello specifico, una serie di obiettivi da perseguire mediante atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, in particolare:

—«un miglior accesso all'edilizia sovvenzionata nell'Unione europea»;

—«non tener conto degli investimenti riguardanti l'edilizia a prezzi accessibili nei criteri di Maastricht sul disavanzo»;

—«un accesso facilitato ai finanziamenti dei fondi europei per chi fornisce edilizia residenziale pubblica senza scopo di lucro»;

—«l'adozione di un quadro normativo armonizzato a livello europeo per la locazione breve di alloggi privati, parallelamente all'offerta di alloggi a prezzi accessibili»;

—«l'inclusione di dati standardizzati sulla situazione degli alloggi in Europa nel programma statistico europeo».

(4)Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(5)A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.

(6)La Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati per quanto riguarda i seguenti aspetti:

—Il coordinamento delle disposizioni legislative' regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste, sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 62 del TFUE;

—Le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza, sulla base dell'articolo 113 del TFUE;

—Il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, sulla base dell'articolo 114 del TFUE;

—Il ravvicinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri nel caso in cui esse abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno, sulla base dell'articolo 115 del TFUE;

—Ulteriori disposizioni miranti ad evitare disavanzi eccessivi, precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 14, del TFUE;

-L'adozione dei regolamenti di applicazione relativi al Fondo sociale europeo, sulla base dell'articolo 164 del TFUE;

—Lo sviluppo e il proseguimento di azioni che, nell'ambito di azioni specifiche al di fuori dei fondi strutturali e ai fini della promozione di uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, siano intese a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale di quest'ultima come previsto dall'articolo 174 del TFUE, sulla base dell'articolo 175, paragrafo 3, del TFUE;

—Disposizioni miranti a definire i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi, sulla base dell'articolo 177 del TFUE;

—L'adozione di regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale, sulla base dell'articolo 178 del TFUE;

—Misure riguardanti l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione, sulla base dell'articolo 338 del TFUE.

(7)Per i suddetti motivi, mirando all'adozione da parte della Commissione di proposte di atti legislativi dell'Unione che, ai fini dell'applicazione dei trattati, perseguono gli obiettivi di cui al considerando 3, dal secondo al quinto trattino, la proposta di iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011.

(8)Per contro, gli atti giuridici miranti all'applicazione delle disposizioni nel settore delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi, nonché delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sulla base dell'articolo 106, paragrafo 3, del TFUE sono adottati non mediante proposta della Commissione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011, bensì dalla Commissione stessa.

(9)Tuttavia, qualora la proposta di iniziativa dei cittadini fosse presentata alla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011, la Commissione si impegna anche a vagliare la necessità di adottare o modificare gli atti giuridici adottati sulla base dell'articolo 106, paragrafo 3, del TFUE alla luce della loro pertinenza con l'oggetto di tale iniziativa.

(10)Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 e la proposta di iniziativa dei cittadini non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE.

(11)È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all» (Una casa per tutti). Le relative dichiarazioni di sostegno dovrebbero essere raccolte sulla base di quanto enunciato ai considerando da 6 a 9,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

1.È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all» (Una casa per tutti).

2.Per tale proposta di iniziativa dei cittadini è possibile raccogliere dichiarazioni di sostegno sulla base di quanto enunciato ai considerando da 6 a 9 della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2019.

Articolo 3

Destinatari della presente decisione sono gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all», rappresentati da Karin ZAUNER e Santiago MAS DE XAXAS FAUS in veste di referenti.

Fatto a Strasburgo, il 12 Marzo 2019

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.075.01.0105.01.ITA&toc=OJ:L:2019:075:TOC

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