Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione del 19 Marzo 2019 relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (UE) n. 305/2011 per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate in relazione alle loro caratteristiche essenziali, i fabbricanti devono usare i metodi e i criteri stabiliti da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(2)Con le lettere M/109 del 29 agosto 1996, M/130 del 29 gennaio 1999, M/139 del 26 giugno 2001, M/122 del 14 dicembre 1998 e M/135 del 5 maggio 2000, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) di elaborare norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (2) («mandati»). I riferimenti delle norme armonizzate elaborate in base ai mandati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

(3)I mandati consentono la revisione delle norme armonizzate elaborate in base ai suddetti mandati. Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e dei requisiti del regolamento (UE) n. 305/2011, il CEN ha riveduto alcune norme armonizzate. In particolare, ha riveduto le norme armonizzate per i seguenti prodotti: sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio, tegole piane di fibrocemento e relativi accessori, vetro per edilizia e lastre piane di fibrocemento.

(4)La Commissione ha valutato la conformità delle norme armonizzate rivedute dal CEN ai pertinenti mandati e al regolamento (UE) n. 305/2011.

(5)Le norme armonizzate rivedute dal CEN sono conformi ai pertinenti mandati e al regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 si dovrebbe indicare un periodo di coesistenza per ciascuna norma armonizzata che sostituisce un'altra norma armonizzata. Tale periodo di coesistenza è stato indicato per quanto riguarda la norma EN 15824: 2017 relativa agli intonaci esterni e interni a base di leganti organici, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). Dato che tale periodo non è sufficiente per consentire ai fabbricanti di prepararsi all'uso della norma è necessario indicare un nuovo periodo di coesistenza.

(7)Al fine di consentire ai fabbricanti di utilizzare le norme armonizzate rivedute al più presto la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 che figurano nell'elenco dell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate per i prodotti da costruzione a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 che figurano nell'elenco dell'allegato II della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con un nuovo periodo di coesistenza per tali norme.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 Marzo 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.077.01.0080.01.ITA&toc=OJ:L:2019:077:TOC

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