Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione del 1° Aprile 2019 relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 individua le sedi di negoziazione nelle quali le controparti finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e le controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, possono concludere operazioni in derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all'obbligo di negoziazione. Le sedi di negoziazione in cui tali operazioni possono essere concluse sono limitate ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione, ai sistemi organizzati di negoziazione e alle sedi di negoziazione di un paese terzo riconosciute dalla Commissione come soggette a requisiti giuridici equivalenti e ad una vigilanza efficace nel paese terzo in questione. Il paese terzo è anche tenuto a disporre un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)Dato l'accordo raggiunto tra le parti al vertice del G20 tenutosi a Pittsburgh il 25 settembre 2009, che prevedeva il trasferimento della negoziazione dei contratti derivati standardizzati OTC sui mercati regolamentati o su piattaforme elettroniche di negoziazione, è opportuno prevedere una gamma di sedi idonee in cui effettuare le negoziazioni previste dall'impegno assunto. Inoltre, il regolamento (UE) n. 600/2014 sottolinea la necessità di definire, per quanto riguarda taluni requisiti, un insieme unico di norme valido per tutti gli enti e di impedire l'arbitraggio regolamentare. Pertanto, nel designare i contratti derivati OTC standardizzati da assoggettare all'obbligo di negoziazione, è opportuno che l'Unione promuova anche lo sviluppo di un numero sufficiente di sedi ammissibili per consentire il rispetto dell'obbligo di negoziazione, anche all'interno dell'Unione.

(3)A norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, le sedi di negoziazione dei paesi terzi possono essere riconosciute equivalenti alle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione se sono tenute a soddisfare requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti derivanti dalla direttiva 2014/65/EU, dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e se detti requisiti equivalenti sono soggetti ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce degli obiettivi perseguiti da questi tre atti, in particolare il contributo alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno, all'integrità del mercato, alla protezione degli investitori e, da ultimo, ma non meno importante, alla stabilità finanziaria.

(4)Con l'introduzione di un nuovo regime che disciplina i gestori delle piattaforme di negoziazione dei derivati OTC a Singapore e designa i derivati più liquidi come soggetti a un obbligo di negoziazione nazionale, è necessario affrontare i potenziali rischi di frammentazione della liquidità garantendo che le piattaforme di negoziazione con sede a Singapore siano riconosciute ammissibili ai fini del rispetto dell'obbligo di negoziazione imposto dall'Unione. Le piattaforme di negoziazione operanti a Singapore offrono importanti volumi di negoziazione in derivati ed è importante che le imprese dell'Unione siano in grado di accedere alla liquidità derivante dalle controparti asiatiche di Singapore ai fini di una gestione efficiente dei rischi, soprattutto al di fuori dell'orario di negoziazione europeo. La presente decisione si basa su una valutazione dettagliata del quadro giuridico e di vigilanza che a Singapore disciplina le piattaforme di negoziazione a norma della legge su titoli e future (Securities and Futures Act, di seguito «SFA») e dei relativi regolamenti di esecuzione.

(5)Lo scopo della valutazione dell'equivalenza a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 è accertare che le disposizioni giuridiche e di vigilanza stabilite dalla SFA e dai relativi regolamenti di esecuzione garantiscano che le piattaforme di negoziazione gestite da borse autorizzate (approved exchanges, di seguito «AE») o da gestori del mercato riconosciuti (recognised market operators, di seguito «RMO») con sede a Singapore e autorizzati dall'Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore, di seguito «MAS») soddisfino requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti per le sedi di negoziazione dell'Unione derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento (UE) n. 600/2014, sulla base dei criteri di cui all'articolo 28, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è anche quello di accertare che a Singapore le AE e gli RMO in questione siano soggetti ad un'efficace vigilanza e ad un'effettiva applicazione.

(6)La parte II della SFA stabilisce obblighi giuridici vincolanti per le AE e gli RMO, il linea con il mandato della MAS per l'istituzione di un regime basato su principi e neutro dal punto di vista tecnologico che si applica a tutte le AE e a tutti gli RMO. Gli atti e i regolamenti adottati sulla base di detti atti, quali i regolamenti sugli strumenti finanziari e i future (mercati organizzati) (Securities and Futures (Organised Markets) Regulations, di seguito «SFOMR») adottati dalla MAS, hanno forza di legge e insieme costituiscono il quadro giuridico per il funzionamento delle AE e degli RMO a Singapore. La sezione 45 della SFA consente alla MAS di dare istruzioni vincolanti a una AE o a un RMO. Il mancato rispetto di tali istruzioni è considerato una violazione della disposizione pertinente della SFA. La sezione 321 della SFA conferisce alla MAS il potere di fornire orientamenti per il perseguimento degli obiettivi regolamentari della SFA o in relazione all'applicazione delle disposizioni della SFA. Gli orientamenti, quali gli orientamenti sulla regolamentazione dei mercati organizzati (SFA 02-G01), definiscono i principi o le migliori prassi che disciplinano il comportamento delle AE e degli RMO. Il mancato rispetto degli orientamenti può essere invocato da una delle parti in un procedimento civile o penale al fine di stabilire o negare ogni responsabilità che il procedimento intenda accertare (sezione 321 (5) della SFA). La sezione 15(1)(e) e la sezione 33(1)(e) della SFA stabiliscono l'obbligo per le AE e gli RMO di mantenere regole sulla condotta delle attività e la quotazione che prevedano disposizioni soddisfacenti per garantire un mercato equo, ordinato e trasparente. Le regole sulla condotta delle attività e la quotazione, nonché eventuali modifiche delle stesse, devono essere sottoposte alla MAS prima della loro attuazione. Le regole sulla condotta delle attività e la quotazione hanno gli stessi effetti di un contratto vincolante per le AE e gli RMO e i loro membri, e devono essere osservate e rispettate su base continuativa.

(7)A norma dell'articolo 28, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, quattro sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo applicabile alle sedi di negoziazione ivi autorizzate ha effetto equivalente.

(8)La prima di queste condizioni stabilisce che le sedi di negoziazione del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione e a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa.

(9)A norma della SFA, i mercati sono strutture che operano su base multilaterale o «molti a molti». Un'entità che gestisce un mercato a Singapore deve essere una AE o un RMO. Le disposizioni legislative relative alle AE e agli RMO sono contenute nella parte II della SFA. Le società di Singapore sono disciplinate come AE o come RMO, mentre le società straniere sono disciplinate come RMO. Il richiedente che desideri gestire un mercato a Singapore deve ottenere una licenza dalla MAS a norma della sezione 8 della SFA come AE o come RMO. Nel determinare se un gestore del mercato debba essere regolamentato come AE o un RMO, la MAS considera l'importanza sistemica del mercato organizzato. Le società che gestiscono mercati organizzati di importanza sistemica sono disciplinate come AE. Il richiedente deve soddisfare i requisiti applicabili, compresi quelli di cui alle sezioni 15 e 33 ella SFA, sia nella fase iniziale che su base continuativa. Conformemente alla parte II, sezione 9, la MAS concede la licenza se conclude che sono soddisfatti tutti i requisiti relativi al richiedente. La MAS può rifiutare l'approvazione di una domanda se non sono soddisfatti tutti i requisiti. La sezione 15(1)(a) e la sezione 33(1)(a) della SFA stabiliscono entrambe che le AE e gli RMO sono tenuti a gestire mercati organizzati equi, caratterizzati da un accesso non discriminatorio ai sistemi e alle informazioni di mercato. La sezione 15(1)(d) e la sezione 33(1)(d) della SFA stabiliscono inoltre che le AE e gli RMO sono tenuti a garantire che l'accesso per la partecipazione alle loro strutture sia soggetto a criteri equi e obiettivi, intesi a garantire il corretto funzionamento del mercato organizzato e a tutelare gli interessi del pubblico degli investitori. I regolamenti 13 e 25 degli SFOMR obbligano le AE e gli RMO a mettere a disposizione le informazioni su richiesta, o a pubblicarle in modo accessibile a tutti gli investitori o potenziali investitori, comprese le informazioni sui loro servizi, prodotti, commissioni e sulle eventuali modalità di indennizzo in vigore. Le AE e gli RMO sono soggetti a requisiti organizzativi per quanto riguarda la governance societaria, la politica in materia di conflitti di interesse, la gestione dei rischi, la negoziazione corretta e ordinata, gli accordi di compensazione e di regolamento, la resilienza dei sistemi di negoziazione e il controllo della conformità.

(10)La MAS ha poteri d'indagine ai sensi della parte IX, divisione 3, della SFA e a norma del codice di procedura penale, ivi compresi poteri di esigere la produzione di prove, di interrogare indiziati e testimoni e di raccoglierne le dichiarazioni, di arrestare gli indiziati e di sequestrare beni in determinate circostanze. La MAS sorveglia le prassi e i controlli delle AE e degli RMO in materia di gestione dei rischi mediante ispezioni in loco ed extra loco. La sezione 45 della SFA conferisce alla MAS il potere di dare istruzioni alle AE e agli RMO in relazione a specifiche questioni contemplate dalla SFA per assicurare la protezione degli investitori, il funzionamento equo, ordinato e trasparente dei mercati, l'integrità e la stabilità dei mercati dei capitali e il rispetto di qualsiasi condizione o restrizione imposta dalla MAS. La MAS può imporre ammende e formulare moniti per la violazione di disposizioni della SFA o dei suoi atti di diritto derivato. La MAS può altresì destituire funzionari nelle situazioni specificate nella sezione 43 (1) e se ritiene che ciò sia nell'interesse del pubblico. La MAS ha inoltre il potere di revocare la licenza di una AE o di un RMO alle condizioni stabilite nella sezione 14 della SFA. Inoltre, ai sensi delle sezioni 15 e 33 della SFA, le AE e gli RMO sono tenuti a garantire un'adeguata regolamentazione e supervisione dei loro membri. Inoltre, le AE sono tenute a comunicare alla MAS qualsiasi azione disciplinare adottata nei confronti di un membro a norma della sezione 16 (1) (f) della SFA. La SFA prevede sanzioni nel caso in cui le regole sulla condotta delle attività e la quotazione non rispettino i requisiti stabiliti dalla MAS. Infine, ai sensi della sezione 46AA della SFA, la MAS è dotata di poteri di emergenza per indirizzare una AE o un RMO ad agire per mantenere o ripristinare il funzionamento equo, ordinato e trasparente del mercato quando questo è nell'interesse del pubblico o è necessario per la protezione degli investitori.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.093.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2019:093:TOC

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