Regolamento (UE) 2019/543 della Commissione del 3 Aprile 2019 che modifica l'allegato IV del Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati I, III e IV della Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e f),

considerando quanto segue:

(1)Nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE sono riportati i requisiti per l'omologazione CE dei veicoli a motore, i quali comprendono la legislazione dell'Unione e alcuni regolamenti UNECE adottati nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite che si applicano in via obbligatoria o alternativa alle prescrizioni dell'Unione.

(2)Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 sono indicati i regolamenti UNECE da applicarsi in via obbligatoria nell'ottica della sicurezza generale dei veicoli.

(3)Gli elenchi dei requisiti per l'omologazione CE di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 sono aggiornati frequentemente per tenere conto dell'applicazione, a livello di Unione, di nuove prescrizioni nell'ambito dei rispettivi regolamenti UNECE.

(4)Il regolamento UNECE n. 0 relativo all'omologazione internazionale globale di tipi di veicoli (3) è stato adottato recentemente nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al fine di ridurre gli ostacoli commerciali tra le parti contraenti che applicano tale regolamento UNECE, tra cui figurano l'Unione europea e i suoi Stati membri, e di aumentare il grado di certezza per i costruttori di veicoli che chiedono il riconoscimento della loro omologazione in tali parti contraenti.

(5)È opportuno aggiornare gli elenchi dei requisiti per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 per tenere conto delle modifiche introdotte dal regolamento UNECE n. 0.

(6)La tabella di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE non è più aggiornata. Per questo motivo è necessario aggiornare l'elenco dei regolamenti UNECE le cui prescrizioni, ai fini dell'omologazione CE, sono considerate equivalenti a quelle dell'Unione.

(7)Occorre altresì aggiornare l'elenco delle informazioni per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato I e la scheda informativa di cui all'allegato III, parte I, sezione A, della direttiva 2007/46/CE per quanto riguarda i riferimenti al sistema di allarme acustico dei veicoli per l'omologazione in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o del regolamento UNECE n. 138 (5).

(8)Dal 1o settembre 2018 sono applicabili i nuovi regolamenti UNECE n. 140 (6) e n. 141 (7). Per permettere ai costruttori di adeguare i loro veicoli alle nuove prescrizioni, è opportuno prevedere un congruo periodo di tempo. Occorre pertanto chiarire che, ai fini dell'omologazione CE, tali prescrizioni si applicano esclusivamente ai nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi elettronici di controllo della stabilità e sistemi di controllo della pressione degli pneumatici.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.095.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:095:TOC

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