Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/566 della Commissione del 9 Aprile 2019 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

a)Repubblica di Corea e Malaysia

(1)A seguito di un'inchiesta antidumping, il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 778/2003 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea («Corea») e della Malaysia («l'inchiesta iniziale»). In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha reistituito le misure antidumping mediante il regolamento di esecuzione (CE) n. 1001/2008 (3). In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha reistituito le misure antidumping mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 (4). In seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne la TK Corporation, un produttore esportatore coreano, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 (5).

(2)Le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea hanno assunto la forma di un dazio ad valorem, fissato al livello del margine di dumping del 32,4 % per le importazioni effettuate da un esportatore inserito nell'elenco (TK Corporation), con un'aliquota di dazio residuo del 44,0 % fissato al livello del margine di pregiudizio.

(3)Le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Malaysia hanno assunto la forma di un dazio ad valorem, fissato al livello del margine di dumping del 49,9 % e del 59,2 % per le importazioni effettuate da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 75,0 %.

b)Repubblica di Turchia e Federazione russa

(4)In seguito a un'inchiesta antidumping, il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 (6), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Turchia («Turchia») e della Federazione russa («Russia»).

(5)Le misure antidumping attualmente in vigore per quanto riguarda la Russia hanno assunto la forma di un dazio residuo ad valorem fissato al livello del margine di dumping del 23,8 %. Per quanto concerne la Turchia, le aliquote dei dazi ad valorem sono state fissate al livello dei margini di dumping del 2,9 %, del 9,6 % e del 12,1 % per le importazioni effettuate da esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo del 16,7 %.

c)Altri paesi terzi non soggetti al presente riesame

(6)Sono attualmente in vigore misure antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica popolare cinese («Cina»), misure estese poi a Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine (7).

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(7)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (8) in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Turchia, della Russia, della Corea e della Malaysia («i paesi interessati»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(8)La domanda è stata presentata dal Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry (comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa) («il richiedente») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano approssimativamente il 51 % della produzione totale dell'Unione di alcuni accessori per tubi.

(9)La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e di persistenza e/o reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

1.3.Apertura

(10)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 27 gennaio 2018, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (9) («l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.099.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2019:099:TOC

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