Regolamento (UE) 2019/650 della Commissione del 24 Aprile 2019 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille].

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)In conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006, tenendo conto della possibilità di effetti nocivi per la salute associati all'uso dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e delle preparazioni a base di yohimbe negli alimenti nonché della persistente incertezza scientifica, detta sostanza è stata sottoposta a sorveglianza dell'Unione e inserita, con il regolamento (UE) 2015/403 (2), nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(2)A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006 entro quattro anni dalla data in cui una sostanza è stata inserita negli elenchi dell'allegato III, parte C, è adottata una decisione con cui si consente l'utilizzazione generalizzata di una sostanza inserita nell'allegato III, parte C, o con cui si inserisce tale sostanza nell'allegato III, parte A o B, a seconda del caso, tenendo in considerazione il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») sugli eventuali fascicoli presentati a fini di valutazione dagli operatori del settore alimentare, o da qualsiasi altra parte interessata, come indicato all'articolo 8, paragrafo 4.

(3)A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione (3), l'Autorità prende in considerazione solo i fascicoli pervenuti entro 18 mesi dall'entrata in vigore di una decisione che inserisce una sostanza nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 quale fascicolo valido ai fini di una decisione, come stabilito nell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006.

(4)In considerazione del fatto che le parti interessate non hanno presentato all'Autorità dati scientifici che dimostrino la sicurezza dello yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] entro il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012, è opportuno inserire lo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] e le preparazioni a base di yohimbe nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 1925/2006, il che comporta che sarà vietato il loro uso negli alimenti.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1925/2006.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:

1)Nella parte A è aggiunta la seguente voce:

«Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]»;

2)Nella parte C è soppressa la seguente voce:

«Corteccia di yohimbe e sue preparazioni derivanti dallo yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille]».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 Aprile 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.110.01.0021.01.ITA&toc=OJ:L:2019:110:TOC

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