Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/690 della Commissione del 30 Aprile 2019 relativa a una misura adottata dalla Svezia a norma della Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)La Svezia ha adottato una misura che vieta l'immissione sul mercato delle turbine eoliche del modello SWT-2.3-101 e ne ordina il ritiro se già commercializzate, dato che tale modello non era conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1. A norma del punto 1.3.8.1, relativo agli elementi mobili di trasmissione, i ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono essere fissati conformemente al punto 1.4.2.1. Al punto 1.4.2.1 è specificato che il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o il loro smontaggio. A tale riguardo, la Svezia ha reso noto che il riparo fisso di protezione dalle parti mobili del rotore del modello SWT-2.3.-101 può essere aperto senza l'ausilio di un utensile separato, il che costituisce un'inosservanza dei requisiti di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1.

(2)Per quanto riguarda il modello di turbina eolica SWT-2.3.-113, la Svezia ha adottato la misura in considerazione del fatto che la macchina non era conforme al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punto 1.5.14. In base al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.5.14 sul rischio di restare imprigionati in una macchina, la macchina deve essere progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano di evitare che una persona resti chiusa all'interno o, se ciò non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi per chiedere aiuto. A tale proposito, la Svezia ha fatto presente che il rilevatore di fumo delle turbine eoliche del modello SWT-3.0-113 non dispone di un segnale di avvertimento per avvisare, in caso di incendio, quanti si trovano all'interno della turbina.

(3)Dopo essere stata informata dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia, la Commissione ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. La Commissione ha inviato una lettera al fabbricante in data 12 novembre 2018. Nella sua risposta del 30 novembre 2018, il fabbricante ha informato la Commissione di aver preso provvedimenti per rettificare le carenze dei modelli di turbine eoliche SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113 ai fini del rispetto della direttiva 2006/42/CE e che tali provvedimenti sono stati completati prima del termine fissato del 31 dicembre 2017.

(4)La spiegazione fornita dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia e la documentazione di cui dispone la Commissione dimostrano che il modello di turbina eolica SWT-2.3-101 non soddisfaceva i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1. Il modello di turbina eolica SWT-3.0-113, inoltre, non soddisfaceva il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punto 1.5.14. Tali carenze possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

(5)È pertanto opportuno ritenere giustificata la misura di salvaguardia adottata dalla Svezia,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Le misure adottate dalla Svezia per vietare l'immissione sul mercato e ordinare il ritiro dal mercato delle turbine eoliche dei modelli SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113, fabbricati dalla Siemens Gamesa Renewable Energy AB, sono giustificate.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 Aprile 2019

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.116.01.0078.01.ITA&toc=OJ:L:2019:116:TOC

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