Decisione Delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 Febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 ter, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2003/87/CE stabilisce che la vendita all'asta delle quote di emissioni di gas a effetto serra sia il principio di base del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS).

(2)Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha concluso che l'assegnazione di quote gratuite non dovrebbe terminare e che le misure attuali dovrebbero proseguire dopo il 2020 per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dovuto alle politiche sul clima, fino a quando non verranno compiuti sforzi analoghi nelle altre grandi economie. Per preservare il beneficio ambientale della riduzione delle emissioni nell'Unione, finché le misure adottate da paesi terzi non prevedono incentivi comparabili per indurre l'industria a ridurre le proprie emissioni, l'assegnazione gratuita transitoria dovrebbe continuare a essere destinata a impianti di settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione del CO2.

(3)L'esperienza maturata nell'applicazione dell'EU ETS ha confermato che settori e sottosettori sono a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 in diversa misura, e che l'assegnazione gratuita ha evitato il verificarsi di tale fenomeno. Se da un lato alcuni settori e sottosettori sono ritenuti esposti a un rischio maggiore, altri sono in grado di trasferire sui prezzi dei prodotti una percentuale considerevole dei costi delle quote per coprire le loro emissioni senza perdere quote di mercato, e devono sostenere soltanto i costi residui, risultando così a basso rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. Per contrastare il fenomeno, conformemente all'articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione è tenuta stilare un elenco dei settori e dei sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2. I settori e sottosettori in questione sono oggetto di assegnazioni gratuite corrispondenti al 100 % del quantitativo determinato a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE.

(4)Con la decisione 2014/746/UE (2) la Commissione ha determinato un elenco di rilocalizzazione del CO2 per il periodo 2015-2019. Con la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) la validità dell'elenco è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020.

(5)L'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE stabilisce i criteri per la valutazione sulla base dei tre anni più recenti per cui sono disponibili dati. In questo caso la Commissione ha utilizzato i dati degli anni 2013, 2014 e 2015, poiché, al momento della valutazione, i dati relativi al 2016 erano disponibili solo per alcuni dei parametri.

(6)Per determinare l'elenco di rilocalizzazione del CO2 per il periodo 2021-2030, la Commissione ha valutato il rischio di rilocalizzazione nei settori e sottosettori al livello NACE-4 della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). NACE-4 è il livello con la disponibilità di dati ottimale, che definisce i settori con precisione. Nella classificazione NACE un settore è caratterizzato da un codice a quattro cifre; un sottosettore, invece, è caratterizzato da un codice Prodcom a sei o a otto cifre secondo la classificazione delle merci utilizzata a fini statistici nel settore della produzione industriale dell'Unione, derivante direttamente dalla classificazione NACE.

(7)La valutazione della rilocalizzazione delle emissioni di CO2 si è svolta in due fasi. Ai fini della valutazione quantitativa di primo livello su base NACE-4, un settore è considerato a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 se il cosiddetto «indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2» supera la soglia dello 0,2 di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. In un numero limitato di casi che soddisfano criteri di ammissibilità chiaramente definiti, elencati all'articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE, si è proceduto a una «valutazione di secondo livello», effettuando una valutazione qualitativa con criteri specifici o una valutazione quantitativa a livello disaggregato.

(8)A norma dell'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE, l'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 è stato calcolato moltiplicando l'intensità degli scambi di un determinato settore con paesi terzi per l'intensità delle sue emissioni.

(9)A norma dell'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE, l'intensità degli scambi con paesi terzi è il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni e importazioni verso e da paesi terzi e il volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi). La Commissione ha valutato l'intensità degli scambi per ciascun settore e sottosettore sulla base dei dati Eurostat presenti nella banca dati Comext. La Commissione ritiene che si tratti dei dati più completi e affidabili sui valori complessivi delle esportazioni e delle importazioni verso e da paesi terzi, nonché sulla cifra d'affari annua complessiva nell'Unione.

(10)L'intensità delle emissioni è la somma delle emissioni dirette e indirette del settore interessato divisa per il valore aggiunto lordo, ed è misurata in kg CO2 per euro. La Commissione ritiene che il catalogo delle operazioni dell'Unione europea sia la fonte più precisa e trasparente di dati sulle emissioni di CO2 a livello di impianti e, pertanto, per calcolare le emissioni dirette dei settori sono stati usati i dati ivi contenuti. Gli impianti sono stati assegnati ai settori al livello NACE-4 in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri nell'ambito delle misure nazionali di attuazione, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE della Commissione (5). Il valore aggiunto lordo per ogni settore è stato stimato usando i dati ricavati dalle statistiche strutturali sulle imprese di Eurostat, che sono ritenute la fonte più accurata.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.120.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2019:120:TOC

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