Decisione (UE) 2019/767 della Commissione del 31 Luglio 2018 relativa all'aiuto di stato SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in relazione ai massimali del CSPE.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)A seguito di contatti preliminari tra i servizi della Commissione e la Francia nel corso del 2013, l'11 ottobre 2013 le autorità francesi hanno notificato il proprio regime di sostegno all'energia eolica terrestre finanziato all'epoca con un onere sull'energia elettrica denominato «contribution au service public de l'électricité» («contributo al servizio pubblico dell'elettricità», di seguito «CSPE»).

(2)Poiché al momento della notifica il regime era già in vigore, il 29 novembre 2013 il fascicolo in questione è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati.

(3)Con lettera del 27 marzo 2014 la Commissione ha informato la Francia di non sollevare obiezioni sul sostegno all'energia eolica terrestre ma di nutrire dubbi in merito alla compatibilità con il mercato interno delle riduzioni di CSPE concesse alle imprese che autoconsumano energia elettrica, alle imprese a forte consumo di energia elettrica e alle imprese ad alta intensità di energia elettrica. La Commissione ha pertanto comunicato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in relazione alle suddette riduzioni di CSPE.

(4)La decisione della Commissione di avviare il procedimento (la «decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulle misure in questione e su un'eventuale applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2) (in seguito denominata la «disciplina del 2014») alle riduzioni del CSPE in questione.

(5)La Commissione ha ricevuto osservazioni da cinque parti interessate: (i) Air Liquide, con lettera del 3 novembre 2014; (ii) EDF, con lettera del 17 novembre 2014; (iii) RATP, con lettera del 2 dicembre 2014; (iv) SNCF, con lettera del 3 dicembre 2014 e (v) Union des Industries Utilisatrices d'Energie (UNIDEN), con lettera del 3 novembre 2014. Queste osservazioni riguardavano innanzitutto l'esistenza di un aiuto di Stato e poi la conformità delle misure con il TFUE, da un lato, e con la disciplina del 2014, dall'altro.

(6)Le autorità francesi hanno presentato le proprie osservazioni in una nota del 5 maggio 2014, completata da una lettera del 22 ottobre 2015. Dopo aver ricordato le varie riduzioni di CSPE, nella loro corrispondenza le autorità francesi hanno fatto osservare che le riduzioni di CSPE a favore degli autoproduttori non costituivano un aiuto. Hanno poi sostenuto che il massimale del CSPE per sito e il massimale del CSPE allo 0,5 % del valore aggiunto fossero compatibili con le norme sugli aiuti di Stato.

(7)Durante il procedimento di indagine formale, tra il 21 agosto 2014 e il 27 ottobre 2017 la Commissione ha inviato sette richieste di informazione. Tra il 7 maggio 2014 e il 12 dicembre 2017, le autorità francesi hanno inviato dal canto loro undici comunicazioni, tra note e documenti informativi. Questi scambi di informazione hanno riguardato: (i) il chiarimento relativo agli importi di CSPE versati e alle riduzioni concesse a talune categorie di beneficiari; (ii) la qualificazione delle misure come aiuti di Stato e l'analisi giuridica sul loro rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato; (iii) la presentazione di un piano di adeguamento finalizzato a riportare le riduzioni di CSPE concesse verso livelli compatibili con le norme applicabili sugli aiuti di Stato. Il primo piano di adeguamento proposto è stato presentato nella nota del 4 novembre 2014, finalizzato nella nota del 23 novembre 2017.

2.DESCRIZIONE DELLE MISURE

(8)In questa sezione sono presentati in successione prima il CSPE e poi le riduzioni di tale contributo, concesse per il periodo 2003-2015. Le riduzioni in questione sono oggetto della presente decisione.

2.1.Presentazione del CSPE

(9)Il CSPE è stato istituito con la legge n. 2003-8 del 3 gennaio 2003 relativa ai mercati del gas e dell'elettricità e al servizio pubblico dell'energia (in seguito denominata «legge n. 2003-8»). Il dispositivo descritto nella presente decisione è quello antecedente alla riforma del CSPE del 2016, introdotta dalla legge n. 2015-1786 del 29 dicembre 2015 (legge finanziaria rettificativa per il 2015 o «LFR 2015»).

(10)Il CSPE è destinato a compensare i costi aggiuntivi legati agli oneri di servizio pubblico dell'elettricità, sostenuti dai fornitori storici di energia elettrica (EDF e le imprese locali di distribuzione). Questi costi aggiuntivi sono principalmente dovuti al finanziamento di quattro tipi di politiche:

a)Scaturiscono innanzitutto dall'obbligo di acquisto, da parte di EDF o delle imprese locali di distribuzione, dell'elettricità prodotta da alcuni tipi di impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, fotovoltaica ecc.). Questa voce rappresenta il 39 % del CSPE riscosso nell'intero periodo coperto dalle misure, ossia 2003-2015;

b)Corrispondono al finanziamento della cogenerazione ad alto rendimento nella misura del 25 % del CSPE riscosso nel periodo 2003-2015. Nella nota del 20 dicembre 2016 le autorità francesi hanno precisato che il CSPE era destinato esclusivamente a finanziare la cogenerazione ad alto rendimento. In questa nota le suddette autorità hanno specificato che il sostegno prevedeva, da un lato, un dispositivo di contratto d'acquisto introdotto tra il 1997 e il 2001 per remunerare degli impianti di cogenerazione aventi un rendimento energetico superiore al 65 % e, dall'altro, il sostegno, a partire dal 2013, agli impianti di cogenerazione a gas naturale ad alto rendimento di oltre 12 MW;

c)Scaturiscono dalla compensazione delle unità di generazione di energia elettrica nelle zone non interconnesse (Corsica o dipartimenti d'oltremare), affinché non vengano fatti gravare sul prezzo dell'elettricità pagato dal consumatore finale costi di generazione più elevati rispetto ai costi di produzione sostenuti nella Francia continentale, inferiori perché beneficiano del costo del nucleare. Questa voce rappresenta il 31 % del CSPE totale riscosso nell'intero periodo 2003-2015 considerato. Questo sistema di mantenere le tariffe dell'energia elettrica equivalenti in Francia continentale, Corsica e nei dipartimenti d'oltremare è altresì denominato «perequazione tariffaria»;

d)Sono determinati, nella misura del 3 %, dall'attuazione della tariffa sociale, detto «prodotto di prima necessità», oltre che da una parte dei costi sostenuti dai fornitori di energia elettrica per la loro partecipazione finanziaria al dispositivo istituito a favore delle persone in situazione di precarietà.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.126.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2019:126:TOC

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 90,9% Italy
United States of America (the) 2,6% United States of America (the)

Total:

57

Countries
84794121
Today: 21
Yesterday: 86
This Week: 444
Last Week: 664
This Month: 2.784
Last Month: 1.684
This Year: 4.467
Total: 84.794.121