Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione del 18 Febbraio 2019 che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, primo e terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca. Il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (EU MAP) per il periodo 2017-2019 è stato adottato con la decisione di esecuzione 2016/1251 della Commissione (3) e scadrà il 31 dicembre 2019.

(2)Il programma pluriennale dell'Unione è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali. Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i piani di lavoro nazionali devono essere presentati alla Commissione entro il 31 ottobre precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.

(3)Al fine di preparare la revisione dell'EU MAP dopo il 2019, sono in corso consultazioni con esperti nel quadro del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, gruppi di coordinamento regionale, rappresentanti degli Stati membri e altri portatori d'interessi, che saranno ultimate solo alla fine del 2019. Di conseguenza, il nuovo EU MAP che tiene conto dei risultati di queste consultazioni non potrà essere adottato prima del 2021.

(4)Per il periodo 2020-2021 è pertanto necessario adottare le disposizioni relative all'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e alle soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati, contenute nell'attuale EU MAP, in base al regolamento (UE) 2017/1004.

(5)Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1004, la presente decisione stabilisce pertanto l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne in mare, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento. Le modalità dettagliate per la raccolta e la gestione dei dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, sono stabilite dalla decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione (5).

(6)Per ragioni di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nel settore della pesca per il periodo 2020-2021, l'allegato della presente decisione stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulla base delle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca in mare riguardanti le parti del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2020.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 18 Febbraio 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.145.01.0021.01.ITA&toc=OJ:L:2019:145:TOC

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