Regolamento Delegato (UE) 2019/906 della Commissione del 13 Marzo 2019 recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2018/2035 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata.

(3)Tali piani pluriennali specificano i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarli ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

(4)Il 4 luglio 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/97 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock. L'articolo 11 di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino i dettagli dell'obbligo di sbarco sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

(5)Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 30 maggio 2018, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. La raccomandazione comune è stata modificata il 30 agosto 2018.

(6)Sulla base di tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione (3) ha istituito un piano in materia di rigetti da applicare a dette attività di pesca nel periodo 2019-2021.

(7)Il 6 novembre 2018 e il 19 dicembre 2018 il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato ulteriori raccomandazioni comuni per rettificare la precedente raccomandazione comune del 30 maggio 2018, già modificata il 30 agosto 2018.

(8)Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione è tenuta a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti. Prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2018/2035, gli organismi scientifici competenti hanno fornito tali contributi scientifici, che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le nuove raccomandazioni comuni contengono rettifiche di natura tecnica che continuano a basarsi sulle stesse informazioni scientifiche. Il tipo supplementare di attrezzo incluso in una delle raccomandazioni comuni rientra nella stessa categoria di reti da traino. Trattandosi di un tipo di rete a strascico, la rete da traino OTT inclusa nella nuova raccomandazione comune ha lo stesso impatto degli altri attrezzi a strascico. Il parere scientifico resta pertanto invariato. Quanto alla rettifica dell'esenzione de minimis, la formulazione attuale prevede un calcolo delle percentuali relative a tale esenzione basato sul totale annuo delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento soggette all'obbligo di sbarco. È invece opportuno calcolare dette percentuali in base al totale annuo delle catture di merlano e di merluzzo bianco.

(9)L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/973 prevede che, prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulti gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Le misure previste nelle nuove raccomandazioni comuni sono conformi al parere del gruppo di esperti sulla pesca, composto da rappresentanti dei 28 Stati membri, dalla Commissione e dal Parlamento europeo in qualità di osservatore.

(10)La raccomandazione comune del 6 novembre 2018 suggerisce di includere le reti OTT negli elenchi dei codici degli attrezzi da traino per alcune attività di pesca. La rettifica tecnica chiarisce che alcune esenzioni per le navi che utilizzano reti da traino si applicano anche alle reti a strascico gemelle (due reti da traino unite, trainate da una sola nave). Poiché il testo della raccomandazione comune ricevuta il 30 maggio 2018 menzionava già le «reti da traino», il che comprende implicitamente tutti i tipi di reti da traino, incluse quelle gemelle, è necessario aggiungere anche il codice di tale attrezzo.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.145.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2019:145:TOC

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