Regolamento d’Esecuzione (Ue) 2019/936 della Commissione del 6 Giugno 2019 che modifica i Regolamenti d’Esecuzione (UE) n. 808/2014, (UE) n. 809/2014 e (UE) n. 908/2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 6, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)La possibilità di istituire strumenti finanziari che combinino i contributi dei fondi strutturali e di investimento europei con i prodotti finanziari della Banca europea per gli investimenti nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici è stata introdotta dall'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)Tale nuova disposizione si applica anche agli strumenti finanziari istituiti nell'ambito dei programmi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Alcune modalità di applicazione stabilite dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 (5), (UE) n. 809/2014 (6) e (UE) n. 908/2014 (7) della Commissione contengono riferimenti agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella sua versione non ancora modificata dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. È quindi opportuno includere nelle disposizioni pertinenti di tali atti un riferimento alla nuova lettera c) dell'articolo 38, paragrafo 1.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014, (UE) n. 809/2014 e (UE) n. 908/2014.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale e del comitato dei fondi agricoli,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Nell'allegato I, parte I, punto 10, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando una misura o un tipo di intervento con un tasso di partecipazione specifico del FEASR contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la tabella indica separatamente le aliquote di partecipazione per gli strumenti finanziari e per altre operazioni, nonché un importo indicativo del FEASR corrispondente alla partecipazione prevista allo strumento finanziario.».

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:

a)All'articolo 48, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano al contributo allo strumento finanziario, né al sostegno fornito al beneficiario finale. Tuttavia, si applicano gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (*1).

(*1)Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).»;"

b)All'articolo 51, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano al contributo allo strumento finanziario, né al sostegno fornito al beneficiario finale. Tuttavia, si applicano gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.».

Articolo 3

All'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda gli strumenti finanziari istituiti conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa è dichiarata per i periodi di riferimento di cui al primo comma allorché sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 41, paragrafo 1, di detto regolamento per ogni successiva domanda di pagamento intermedio.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 Giugno 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.149.01.0058.01.ITA&toc=OJ:L:2019:149:TOC

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