Regolamento Delegato (UE) 2019/945 della Commissione del 12 Marzo 2019 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 58 e 61,

considerando quanto segue:

(1)I sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems, «UAS»), il cui impiego presenta il minor rischio e che appartengono alla categoria di operazioni «aperta», non dovrebbero essere soggetti alle classiche procedure in materia di conformità aeronautica. È opportuno, per tali UAS, fare ricorso alla possibilità di stabilire la normativa comunitaria di armonizzazione di cui all'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1139. Di conseguenza è necessario definire i requisiti per affrontare i rischi derivanti dall'esercizio di tali UAS, tenendo in piena considerazione l'ulteriore normativa di armonizzazione applicabile dell'Unione.

(2)Detti requisiti dovrebbero includere i requisiti essenziali degli aeromobili senza equipaggio di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2018/1139, in particolare per quanto riguarda le specifiche caratteristiche e funzionalità necessarie ad attenuare i rischi inerenti alla sicurezza del volo, alla tutela della riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla security o all'ambiente derivanti dall'esercizio di tali UAS.

(3)I fabbricanti che immettono sul mercato UAS destinati a operazioni nell'ambito della categoria «aperta» e che quindi vi appongono un'etichetta di identificazione della classe dovrebbero accertarsi che tali UAS siano conformi ai requisiti per tale classe.

(4)Considerando il buon livello di sicurezza raggiunto dagli aeromodelli già messi a disposizione sul mercato, è opportuno creare la classe C4 di UAS, la quale, nell'interesse degli operatori di aeromodelli, non dovrebbe essere soggetta a requisiti tecnici sproporzionati.

(5)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche agli UAS considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Detti UAS dovrebbero essere conformi anche alla direttiva 2009/48/CE. È opportuno tenere in considerazione tali requisiti di conformità al momento di definire ulteriori requisiti di sicurezza a norma del presente regolamento.

(6)Gli UAS che non sono considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE dovrebbero essere conformi ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nella misura in cui tale direttiva sia ad essi applicabile, sempre che tali requisiti di sicurezza e di tutela della salute non siano intrinsecamente legati alla sicurezza di volo degli UAS. Nei casi in cui detti requisiti di sicurezza e di tutela della salute sono intrinsecamente legati alla sicurezza di volo si applica solo il presente regolamento.

(7)La direttiva 2014/30/UE (4) e la direttiva 2014/53/UE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio non dovrebbero applicarsi agli aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e che sono destinati esclusivamente all'uso in volo e a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto.

(8)La direttiva 2014/53/UE dovrebbe applicarsi agli aeromobili senza equipaggio non soggetti a certificazione e che non sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto, se tali aeromobili senza equipaggio emettono e/o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche a scopo di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione a frequenze inferiori a 3 000 GHz.

(9)La direttiva 2014/30/UE dovrebbe applicarsi agli aeromobili senza equipaggio non soggetti a certificazione e che non sono destinati a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto, se tali aeromobili senza equipaggio esulano dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE.

(10)La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce principi comuni e disposizioni orizzontali destinate ad applicarsi alla commercializzazione di prodotti soggetti a normative settoriali rilevanti. Al fine di garantire la coerenza con altre normative settoriali relative a un prodotto, le disposizioni relative alla commercializzazione degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» dovrebbero essere in linea con il quadro stabilito dalla decisione 768/2008/EC.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.152.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:152:TOC

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