Regolamento (UE) 2019/978 della Commissione del 14 Giugno 2019 che modifica l'allegato del Regolamento (UE) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione (2) prevede una deroga al punto 4 del capitolo IV dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda il trasporto con imbarcazioni marittime di oli e grassi liquidi che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo a determinate condizioni.

(2)Tali condizioni riguardano le attrezzature e le pratiche di spedizione nonché i criteri relativi alle sostanze da trasportare con un'imbarcazione marittima come carico precedente. Le sostanze che soddisfano tali criteri sono elencate nell'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 (Elenco dei carichi precedenti accettabili).

(3)Nel parere scientifico del 24 novembre 2016 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato l'accettabilità delle sostanze acetato di metile, etil ter-butiletere, solfato di ammonio e lignosolfonato di calcio come carichi precedenti. L'Autorità ha concluso che l'acetato di metile e l'etil ter-butiletere soddisfano i criteri di accettabilità come carico precedente, che per il solfato di ammonio solo i prodotti per alimenti soddisfano i criteri di accettabilità e che il lignosolfonato di calcio non soddisfa tali criteri.

(4)È pertanto opportuno modificare l'elenco dei carichi precedenti accettabili riportato nell'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 è modificato come stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 Giugno 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.159.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2019:159:TOC

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