Decisione (PESC) 2019/1092 del Consiglio del 26 Giugno 2019 che modifica la Decisione (PESC) 2017/2302 del Consiglio, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l'ex deposito di armi chimiche in Libia.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2302 (1).

(2)La decisione (PESC) 2017/2302 prevede un periodo di venti mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

(3)Il 27 marzo 2019 l'ente incaricato dell'attuazione, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), ha chiesto all'Unione di prorogare la durata della decisione (PESC) 2017/2302. La proroga di tale decisione per un periodo di 12 mesi consentirebbe all'OPCW di proseguire le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, oltre la data di scadenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e di conseguire gli obiettivi previsti da dette attività.

(4)La richiesta di modifica della decisione (PESC) 2017/2302 riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, e il punto 6 dell'allegato.

(5)Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2302, cui fa specifico riferimento la richiesta formulata dall'OPCW il 27 marzo 2019, potrebbe essere attuato senza implicazioni sul piano delle risorse.

(6)La durata della decisione (PESC) 2017/2302 dovrebbe pertanto essere prorogata per consentire di proseguire l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/2302 è così modificata:

1)All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.Essa cessa di produrre effetti 32 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'OPCW di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.»;

2)Il testo del punto 6 dell'allegato è sostituito dal seguente:

«6.Durata prevista

La durata prevista del progetto è di 32 mesi.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 Giugno 2019

Per il Consiglio

La Presidente

G.L.GAVRILESCU

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.173.01.0047.01.ITA&toc=OJ:L:2019:173:TOC

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