Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1109 della Commissione del 27 Giugno 2019 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 28 settembre 2018, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), esclusi i tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas (profilati cavi), originari della Repubblica di Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia («i paesi interessati»), sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 14 agosto 2018 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio saldati dell'Unione europea («il denunciante») per conto dei produttori dell'Unione. Le società rappresentate dal denunciante costituivano più del 40 % della produzione totale dell'Unione di profilati cavi. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.Domanda di registrazione

(3)Il 20 dicembre 2018, il denunciante ha presentato una domanda di registrazione delle importazioni dai paesi interessati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha sostenuto che vi era stato un aumento significativo delle importazioni dai paesi interessati confrontando:

a)Il volume per il periodo successivo alla fine del periodo dell'inchiesta (luglio-ottobre 2018) rispetto al periodo luglio-ottobre 2017, e

b)Le importazioni medie mensili dai paesi interessati nel periodo successivo all'apertura dell'inchiesta (ottobre e novembre 2018) rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente.

1.3.Parti interessate

(4)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Macedonia del Nord, della Russia e della Turchia, nonché gli importatori e operatori commerciali noti e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(5)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4.Campionamento

(6)Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1.Campionamento dei produttori dell'Unione

(7)Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume di produzione del prodotto simile nell'Unione tra luglio 2017 e giugno 2018 e della distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Uno dei produttori selezionato in via provvisoria ha informato la Commissione che non era nella posizione di compilare il questionario in modo completo e che pertanto non voleva far parte del campione di produttori dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di rivedere il campione dei produttori dell'Unione sostituendo questo produttore con il successivo produttore più rilevante dell'Unione in termini di volume di produzione. Il campione definitivo era pari a più del 30 % della produzione stimata dell'Unione del prodotto simile ed è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.4.2.Campionamento degli importatori

(8)Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti dell'Unione a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(9)Si sono manifestati alla Commissione dodici importatori indipendenti, di cui quattro hanno dichiarato importazioni dai paesi interessati durante il periodo dell'inchiesta, hanno fornito le informazioni richieste e hanno anche accettato di essere inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori sulla base del volume massimo di importazioni nell'Unione e della loro posizione geografica nell'Unione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

1.4.3.Campionamento dei produttori esportatori di Macedonia del Nord, Russia e Turchia

(10)Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori di Macedonia del Nord, Russia e Turchia di fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni di Macedonia del Nord, Russia e Turchia presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori, nei rispettivi paesi, potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.175.01.0039.01.ITA&toc=OJ:L:2019:175:TOC

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