Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione del 28 Giugno 2019 relativa all'approvazione di un sistema di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED).

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il 6 settembre 2018 i costruttori Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH – PSA, FCA Italy SpA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford Werke GmbH, Jaguar Land Rover, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Škoda Auto a.s., BMW AG, Renault SA, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG e Volkswagen AG Nutzfahrzeuge (i «richiedenti») hanno presentato una domanda congiunta di approvazione di un sistema di illuminazione esterna efficiente per i veicoli che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) da utilizzare come tecnologia innovativa nei veicoli con motore a combustione interna e nei veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna. La domanda è stata valutata in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (2) della Commissione.

(2)Il sistema di illuminazione LED efficiente è un modulo di illuminazione dotato di diodi a emissione di luce e caratterizzato da un consumo di energia inferiore rispetto ai sistemi di illuminazione alogena convenzionali.

(3)La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 («linee guida tecniche», versione luglio 2018).

(4)La domanda riguarda i risparmi di CO2 derivanti dall'utilizzo di un sistema di illuminazione a LED efficiente valutati secondo la procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (3).

(5)Il sistema di illuminazione a LED efficiente è già stato approvato dalle decisioni di esecuzione della Commissione 2014/128/UE (4), (UE) 2015/206 (5), (UE) 2016/160 (6), (UE) 2016/587 (7) e (UE) 2016/1721 (8) in quanto tecnologia innovativa in grado di ridurre le emissioni di CO2 secondo il Nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) istituito dal regolamento (CE) n. 692/2008 (9) della Commissione. Sulla base dell'esperienza acquisita con tali decisioni e tenuto conto della domanda in esame, è stato dimostrato in modo soddisfacente e concludente che un sistema di illuminazione efficiente a LED, anche composto da una o più combinazioni adeguate di luci LED efficienti, come proiettori anabbaglianti, proiettori abbaglianti, luci di posizione anteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, luci di illuminazione della targa e luci di retromarcia, soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(6)I risparmi di CO2 derivanti dall'utilizzo di un sistema di illuminazione a LED efficiente possono essere parzialmente dimostrati con la prova WLTP. I richiedenti hanno però fornito una metodologia di prova con la quale si può dimostrare, secondo una modalità che produce risultati riproducibili, verificabili e comparabili, che i risparmi conseguiti, pur tenendo conto della copertura parziale, sono pari almeno a 0,5 g CO2/km.

(7)Al fine di garantire continuità, in particolare per quanto riguarda la transizione dal ciclo NEDC alla procedura WLPT per la misurazione delle emissioni di CO2, è opportuno mantenere l'illuminazione alogena come tecnologia di riferimento a norma delle decisioni di esecuzione 2014/128/UE, (UE) 2015/206, (UE) 2016/160, (UE) 2016/587 e (UE) 2016/1721.

(8)I costruttori dovrebbero avere la possibilità di richiedere ad un'autorità di omologazione la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall'uso di sistemi di illuminazione a LED efficienti nei veicoli con motore a combustione interna e nei veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna. A tal fine il costruttore dovrebbe garantire che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica elaborata da un organismo di verifica indipendente che confermi il livello dei risparmi di CO2 da certificare e l'effettivo rispetto di tutte le condizioni pertinenti.

(9)Se l'organismo di verifica ritiene che il sistema di illuminazione a LED non soddisfi le condizioni di certificazione, la domanda di certificazione dei risparmi dovrebbe essere respinta.

(10)Al fine di garantire una più ampia diffusione dei sistemi di illuminazione a LED efficienti negli autoveicoli nuovi, un costruttore dovrebbe inoltre avere la possibilità di richiedere con un'unica domanda la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti da diversi sistemi di illuminazione a LED efficienti. È pertanto opportuno garantire che, quando ci si avvale di questa possibilità, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo dei sistemi di illuminazione a LED che offrono la maggiore efficienza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.176.01.0067.01.ITA&toc=OJ:L:2019:176:TOC

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