Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1132 della Commissione del 2 Luglio 2019 che prevede un aiuto eccezionale di adattamento a carattere temporaneo per gli allevatori del settore delle carni bovine in Irlanda.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Quello delle carni bovine è tradizionalmente il più fragile tra i settori dell'agroalimentare a causa di vari fattori, in particolare l'accesso limitato ai mercati di paesi terzi e il calo dei consumi interni. Stanno inoltre emergendo nuove sfide dovute alle preoccupazioni per il suo contributo all'emissione di gas a effetto serra.

(2)La struttura dell'industria delle carni bovine la rende vulnerabile, soprattutto a causa del lungo ciclo di vita e dei costi elevati connessi alla produzione estensiva. Tali fattori sono stati esacerbati dalla prospettiva dell'uscita del Regno Unito dall'Unione e dall'incertezza in merito alle tariffe doganali britanniche dopo il recesso. Il Regno Unito è uno dei principali mercati per le carni bovine ed è essenziale per la sostenibilità dell'intero settore a livello dell'Unione. Al tempo stesso, il settore deve far fronte alle richieste dei partner commerciali, che sollecitano un maggiore accesso al mercato unionale.

(3)Questi problemi sono più acuti nel settore delle carni bovine in Irlanda. Quest'ultimo è composto prevalentemente da aziende di piccole dimensioni che operano nelle regioni più povere del paese, dove altri tipi di produzione sono possibili solo in misura limitata. Dopo anni di stagnazione dei prezzi delle carni bovine in Irlanda, nell'ultimo anno i margini lordi sono diminuiti dell'11-19 %; gli allevamenti di vacche nutrici hanno subito le perdite più marcate.

(4)Il settore irlandese delle carni bovine è di vaste dimensioni e dipende in larga parte dalle esportazioni. Ogni sei tonnellate di carni bovine prodotte, cinque sono esportate, di cui quasi il 50 % verso il Regno Unito. L'incertezza riguardo al recesso del Regno Unito esercita una pressione al ribasso sui prezzi, rendendo ancora più precaria la situazione dei produttori di carni bovine in Irlanda. Ciò è già avvenuto nei mesi antecedenti le date annunciate in precedenza per il recesso del Regno Unito.

(5)L'adattamento del mercato è particolarmente lento nel caso del sistema irlandese di produzione delle carni bovine, di tipo estensivo, che prevede che gli animali siano generalmente macellati in età avanzata, tra i 18 e i 30 mesi di età. Si tratta di un sistema di produzione particolare, adatto alle esigenze del mercato britannico delle carni bovine. Le restrizioni imposte dai paesi terzi, dovute in particolare a norme obsolete in materia di salute animale, continuano a ostacolare gli sforzi per aprire nuovi mercati.

(6)Alla luce dei problemi specifici dei produttori irlandesi ora esposti e nell'interesse della stabilità del mercato unionale delle carni bovine, è opportuno adottare misure atte a rafforzare la resilienza del settore irlandese delle carni bovine. Insieme alla necessità di evitare che la pressione al ribasso sui prezzi delle carni bovine irlandesi si ripercuota su altri Stati membri, detti problemi costituiscono problemi specifici ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali problemi specifici non possono essere affrontati mediante misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 del predetto regolamento. Da un lato, essi non sono specificamente collegati a una significativa turbativa o minaccia di turbativa del mercato. Dall'altro, le misure di cui al presente regolamento non sono adottate in un contesto di lotta contro la propagazione di una malattia.

(7)Inoltre, gli strumenti disponibili nell'ambito della politica agricola comune, quali l'intervento pubblico e gli aiuti all'ammasso privato, non sono adatti a rispondere alle esigenze del settore irlandese delle carni bovine. È pertanto opportuno fornire all'Irlanda una sovvenzione finanziaria a sostegno degli allevatori del settore che intraprendono azioni atte a migliorare la propria resilienza e sostenibilità, compreso l'adattamento della produzione ai mercati con requisiti diversi da quelli del Regno Unito.

(8)È opportuno che l'aiuto dell'Unione messo a disposizione dell'Irlanda tenga conto delle principali caratteristiche del settore irlandese delle carni bovine, tra cui la quota di allevatori specializzati in carni bovine e la vulnerabilità di tale settore alle turbative delle esportazioni.

(9)È opportuno che l'Irlanda elabori misure volte a ridurre la produzione e a ristrutturare il settore nazionale delle carni bovine per preservarne la redditività a lungo termine, sulla base di una o più delle seguenti attività: promozione della sostenibilità ambientale ed economica, sviluppo di nuovi mercati e miglioramento della qualità delle carni bovine.

(10)È opportuno che l'Irlanda distribuisca l'aiuto mediante misure basate su criteri oggettivi e non discriminatori, garantendo al tempo stesso che gli allevatori del settore delle carni bovine siano i beneficiari finali dell'aiuto ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.179.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2019:179:TOC

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