Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1140 della Commissione del 3 Luglio 2019 che stabilisce modelli per le relazioni di controllo e le relazioni annuali di audit riguardanti gli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (2), in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, quarto comma,

previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, stabilisce che la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione sono tenute a fornire alle autorità designate conformemente all'articolo 124 del suddetto regolamento e all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento e che sono inoltre tenute a fornire alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit elaborata dai loro revisori esterni.

(2)Al fine di garantire la coerenza, la qualità e la tempestiva presentazione delle informazioni che devono essere fornite dalla BEI o dalle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione alle autorità designate e alla Commissione, in particolare in vista del termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 127, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno definire un formato standard che stabilisca requisiti uniformi relativi a struttura, tempistica e contenuto delle informazioni sia per la relazione di controllo che per la relazione annuale di audit.

(3)Al fine di consentire alle autorità designate di adempiere i loro obblighi inerenti alle verifiche, ai controlli e agli audit, è opportuno che la BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscano i documenti necessari alle autorità designate.

(4)Per garantire che le autorità designate possano effettivamente avvalersi delle nuove disposizioni che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2018 a norma dell'articolo 282 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Modello per la relazione di controllo

La relazione di controllo di cui all'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è redatta secondo il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modello per la relazione annuale di audit

La relazione annuale di audit di cui all'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è redatta secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento ed è presentata alle autorità designate e alla Commissione entro il 31 dicembre successivo alla fine del periodo contabile di riferimento.

Articolo 3

Documenti necessari per le verifiche e gli audit

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate tutti i documenti necessari per svolgere le funzioni di cui all'articolo 125, paragrafo 5, e all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e di cui all'articolo 9 e all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 Luglio 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.180.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2019:180:TOC

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