Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1250 della Commissione del 22 Luglio 2019 che sottopone a registrazione determinate importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione (3) («il regolamento provvisorio») il 18 settembre 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India («il paese interessato»).

(2)Il 17 marzo 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (4) («il prodotto in esame»), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione (5) («il regolamento antidumping controverso»).

(3)Nella stessa data la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (6) («il regolamento antisovvenzioni controverso»).

(4)Jindal Saw Limited (il produttore esportatore) e Jindal Saw Italia SpA (l'importatore collegato) (collettivamente «i richiedenti») hanno contestato i regolamenti antidumping e antisovvenzioni controversi dinanzi al Tribunale («il Tribunale»). Il 10 aprile 2019, il Tribunale ha emesso le sentenze relative alle cause T-300/16 (7) e T-301/16 (8) concernenti rispettivamente i regolamenti antisovvenzioni e antidumping.

(5)Nella causa T-300/16, il Tribunale ha constatato che nel regolamento antisovvenzioni controverso il calcolo dell'importo del vantaggio derivante dalle restrizioni mirate all'esportazione in vigore nei confronti del minerale di ferro, per quanto riguarda la società Jindal Saw Limited («Jindal Saw»), ha violato l'articolo 6, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento antisovvenzioni di base»). In particolare, il Tribunale ha ritenuto che i costi del trasporto dalla miniera allo stabilimento in India effettivamente sostenuti da Jindal Saw fossero superiori a quelli presi in considerazione, come media, dalla Commissione e inclusi nel calcolo del prezzo medio di acquisto del minerale di ferro in India. Secondo il Tribunale, tale differenza dei costi di trasporto significa che il prezzo al quale Jindal Saw si è rifornita di minerale di ferro sul mercato indiano era, in effetti, superiore al prezzo medio di acquisto accettato dalla Commissione per determinare il livello di remunerazione, il che ha avuto un impatto inevitabile sul vantaggio che poteva essere concesso a tale produttore esportatore. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la Commissione abbia violato l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 6, lettera d), del regolamento antisovvenzioni di base, avendo erroneamente scelto a caso alcune voci dei costi di spedizione di Jindal Saw per il calcolo del costo medio di trasporto, nonché l'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, avendo fissato il dazio compensativo a un livello superiore a quello delle sovvenzioni compensabili.

(6)In entrambe le cause T-300/16 e T-301/16, il Tribunale ha inoltre formulato conclusioni riguardo ai calcoli della sottoquotazione effettuati dalla Commissione nei regolamenti antisovvenzioni e antidumping controversi. Il Tribunale ha rilevato in particolare che, siccome la Commissione ha utilizzato i prezzi delle vendite effettuate dai soggetti di vendita collegati al produttore principale dell'Unione per determinare il prezzo del prodotto simile dell'industria dell'Unione, senza tenere conto dei prezzi di vendita dei soggetti di vendita di Jindal Saw per determinare il prezzo del prodotto in esame fabbricato da tale società, il calcolo della sottoquotazione non può essere considerato come effettuato in base a un confronto dei prezzi allo stesso stadio commerciale. Secondo il Tribunale, l'errore commesso dalla Commissione nel calcolare la sottoquotazione del prezzo del prodotto in esame per i prodotti di Jindal Saw ha avuto l'effetto di prendere in considerazione una sottoquotazione di tale prezzo la cui importanza o esistenza non era stata accertata correttamente.

(7)Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la Commissione abbia violato, rispettivamente, l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento antidumping di base»). Dato che la sottoquotazione calcolata nei regolamenti antisovvenzioni e antidumping controversi era alla base della conclusione secondo cui il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era causato dalle importazioni del prodotto in esame, il Tribunale ha ritenuto che anche l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione potesse essere invalidata come condizione necessaria per l'istituzione di un dazio compensativo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base e di un dazio antidumping a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base.

(8)Il Tribunale ha inoltre constatato che non si poteva escludere che, se la sottoquotazione del prezzo fosse stata calcolata correttamente, il margine di pregiudizio dell'industria dell'Unione sarebbe stato stabilito a un livello inferiore a quello del tasso di sovvenzione e del margine di dumping. In tal caso, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, l'importo del dazio compensativo dovrebbe essere ridotto a un'aliquota sufficiente per eliminare tale pregiudizio. Analogamente, in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, l'importo del dazio antidumping dovrebbe essere ridotto a un'aliquota sufficiente per eliminare tale pregiudizio.

(9)In conseguenza di tali sentenze, i dazi antidumping e compensativi istituiti dai regolamenti antidumping e antisovvenzioni controversi non vengono riscossi nella misura in cui riguardano Jindal Saw Limited, in attesa dell'esito del riesame, che in questa fase non è ancora noto.

(10)A seguito delle sentenze del Tribunale, la Commissione ha deciso, con a pubblicazione di un avviso (9) («l'avviso di riapertura»), di riaprire parzialmente le inchieste antisovvenzioni e antidumping concernenti le importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) che hanno condotto all'adozione dei regolamenti antisovvenzioni e antidumping controversi e di riprenderle dal punto in cui si è verificata l'irregolarità. La riapertura è limitata all'esecuzione delle sentenze del Tribunale per quanto riguarda Jindal Saw Limited.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.195.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2019:195:TOC

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