Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1373 della Commissione del 22 Agosto 2019 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui siano stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato, parti da I a IV, di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1336 della Commissione (5) a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Bulgaria, Lituania, Polonia e Romania.

(2)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1336 si sono registrati ulteriori casi di peste suina africana nei suini selvatici e domestici in Bulgaria, Polonia e Slovacchia. A seguito di tali casi recenti della malattia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, la regionalizzazione è stata riesaminata e aggiornata nei tre Stati membri suddetti. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(3)Ad agosto 2019 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nella regione di Blagoevgrad e sono stati registrati tre casi della malattia nei suini selvatici nelle regioni di Smolyan e Veliko Tarnovo in Bulgaria, in zone attualmente elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, e nella regione di Shumen, nelle immediate vicinanze di una zona attualmente elencata nella parte I di tale allegato. Questo focolaio e questi casi di peste suina africana rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali zone della Bulgaria colpite dalla peste suina africana dovrebbero di conseguenza essere elencate nell'allegato, parti II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(4)Ad agosto 2019 sono stati rilevati due focolai di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Elbląg e sono stati registrati tre casi della malattia nei suini selvatici nei distretti di Biłgoraj, Ryki e Ostróda in Polonia, in zone elencate nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi focolai e casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero di conseguenza essere elencate nell'allegato, parti II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(5)Nei mesi di luglio e agosto 2019 in Slovacchia sono stati rilevati dieci focolai di peste suina africana nei suini domestici e sono stati registrati tre casi nei suini selvatici. In risposta a tali eventi sono state adottate le decisioni di esecuzione (UE) 2019/1273 (6) e (UE) 2019/1334 (7) della Commissione. La decisione di esecuzione (UE) 2019/1334 ha abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2019/1273 e si applica fino al 18 novembre 2019. La decisione di esecuzione (UE) 2019/1334 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza, le quali sono state istituite dalla Slovacchia in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE e nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 della medesima direttiva, debbano comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La situazione epidemiologica ha tuttavia continuato ad evolversi.

(6)Tali recenti focolai di peste suina africana nei suini domestici e il caso registrato in un suino domestico in Slovacchia rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Di conseguenza è opportuno che detta zona della Slovacchia, situata nella regione di Košice colpita dalla peste suina africana, sia ora elencata nelle parti I e III di tale allegato.

(7)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Bulgaria, Polonia e Slovacchia e che tali zone siano debitamente elencate nell'allegato, parti I, II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 Agosto 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.220.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2019:220:TOC

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