Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1384 della Commissione del 24 Luglio 2019 che modifica i Regolamenti (UE) n. 965/2012 e (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l'uso di aeromobili indicati in un certificato di operatore aereo.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, e l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate relative alle operazioni di trasporto aereo commerciale («CAT»), alle operazioni non commerciali di aeromobili a motore complessi e non complessi, alle operazioni commerciali specializzate e alle operazioni non commerciali specializzate, nonché a determinate operazioni commerciali specializzate ad alto rischio. Tali norme non tengono conto del fatto che lo stesso aeromobile potrebbe effettuare diversi tipi di operazioni durante la sua vita utile.

(2)Pertanto, per quanto riguarda gli aeromobili il cui utilizzo passa da operazioni CAT a operazioni non commerciali o a operazioni specializzate, è opportuno introdurre nuove norme che ne consentano un uso continuativo. Tali norme dovrebbero essere sufficientemente flessibili da consentire agli operatori che effettuano operazioni non commerciali o operazioni specializzate di utilizzare lo stesso aeromobile, senza rimuoverlo dal certificato di operatore aereo («COA»). Questo nuovo quadro operativo dovrebbe altresì garantire un'attuazione senza intoppi e un controllo efficace di tali operazioni, senza incidere sulla loro sicurezza.

(3)In conformità al regolamento (UE) n. 965/2012, l'autorità competente deve approvare le diverse procedure operative applicate dal titolare del COA alle varie operazioni non commerciali. Tale obbligo costituisce una disparità di trattamento tra i titolari di COA e gli operatori non commerciali per lo stesso tipo di operazioni e dovrebbe pertanto essere eliminato per garantire la coerenza normativa.

(4)Sulla base delle raccomandazioni di sicurezza e del feedback fornito dagli Stati membri e dalle parti interessate, anche a seguito di ispezioni in materia di standardizzazione, la Commissione ritiene che il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe essere aggiornato per rispecchiare lo stato dell'arte e le migliori pratiche per quanto riguarda i requisiti relativi alle diverse operazioni di volo. Dovrebbero essere introdotte modifiche redazionali per aggiornare diversi riferimenti ai regolamenti abrogati, in particolare ai regolamenti (UE) n. 2042/2003 della Commissione (3) e regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È inoltre opportuno aggiungere nuove formulazioni per chiarire diverse disposizioni esistenti.

(5)Durante i voli effettuati con aeromobili appena sottoposti a manutenzione incompleta o inadeguata, o durante voli effettuati per verificare se la manutenzione dell'aeromobile fosse adeguata («voli di collaudo»), si è verificato un certo numero di incidenti o inconvenienti. In considerazione dell'incidente dell'Airbus A320-232 avvenuto il 27 novembre 2008 al largo delle coste di Canet-Plage (Francia), il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe essere modificato al fine di definire con precisione tale categoria di voli e di stabilire, ove necessario, i requisiti minimi per l'equipaggio di condotta e le procedure da osservare nel preparare e effettuare tali voli.

(6)Inoltre, per gli aeromobili con una configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MPOSC) superiore a 19 e con un massimo di 19 passeggeri dovrebbero essere introdotti requisiti meno rigorosi per le operazioni non commerciali che non prevedono l'impiego a bordo dell'equipaggio di cabina, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Agli operatori dovrebbe essere consentito di applicare tali requisiti solo se associati a misure idonee che mitighino i rischi di tali operazioni.

(7)Il regolamento (UE) n. 965/2012 impone agli operatori CAT di informare i passeggeri e di fornire loro una scheda informativa sugli aspetti di sicurezza sulla quale è illustrato con disegni il funzionamento degli equipaggiamenti e delle uscite di emergenza che potrebbero dover utilizzare. Il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe contenere una nuova definizione delle uscite di emergenza.

(8)È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 965/2012 in conformità all'allegato I del presente regolamento.

(9)Se l'utilizzo di un aeromobile è modificato e passa da operazioni CAT a operazioni non commerciali o a operazioni specializzate, la responsabilità del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile soggetto a tale modifica dovrebbe essere mantenuta al livello del titolare del COA. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I (parte M) e V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (5).

(10)L'Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione che ha presentato alla Commissione in forma di pareri (6) conformemente agli articoli 75 e 76 del regolamento (UE) 2018/1139.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.228.01.0106.01.ITA&toc=OJ:L:2019:228:TOC

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