Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1389 della Commissione del 4 Settembre 2019 che autorizza deroghe al Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 69, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prevede un pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (il «pagamento di inverdimento»). Tali pratiche includono la diversificazione delle colture e le aree di interesse ecologico. Ulteriori norme in merito a tali pratiche sono stabilite al capo 3 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2).

(2)Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai fini della diversificazione delle colture i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura diversa dall'erba o dalle altre piante erbacee da foraggio. Ne consegue che i terreni che sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione non possono essere considerati terreni lasciati a riposo.

(3)Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, i terreni lasciati a riposo possono essere qualificati aree di interesse ecologico ai fini dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 a condizione che sia assente qualsiasi produzione agricola.

(4)Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, le superfici con colture intercalari o manto vegetale possono essere qualificate aree di interesse ecologico ai fini dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 purché esse siano state costituite mediante la semina di un miscuglio di specie vegetali e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri sono tenuti a definire l'elenco di miscugli di specie vegetali da impiegare e a fissare a livello nazionale, regionale, subregionale o aziendale il periodo in cui sulle superfici dichiarate aree di interesse ecologico devono essere presenti le colture intercalari o il manto vegetale. Tale periodo non può essere inferiore a otto settimane. Inoltre, le superfici con colture intercalari o manto vegetale non comprendono le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo.

(5)Il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo hanno deciso che le superfici costituite da terreni lasciati a riposo rispondenti ai criteri di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e quelle con colture intercalari o manto vegetale conformi all'articolo 45, paragrafo 9, del medesimo regolamento possono essere considerate aree di interesse ecologico a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e i), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(6)Il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo hanno informato la Commissione che la grave siccità che li ha colpiti in primavera e in estate ha avuto ripercussioni cumulative sull'attività agricola, comprimendo le rese della vegetazione utilizzata come foraggio, in particolare prati e pascoli.

(7)La grave siccità ha determinato una scarsità di foraggi per i settori zootecnici e ha impedito loro di costituire riserve. Tali sviluppi hanno destato preoccupazioni, in particolare poiché l'aumento dei costi dovuto alla penuria della produzione mette a rischio la redditività delle aziende interessate.

(8)Per consentire agli agricoltori delle zone colpite di utilizzare il più possibile le loro superfici disponibili per l'alimentazione degli animali, il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo hanno chiesto di essere autorizzati a derogare a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per i terreni lasciati a riposo dichiarati conformi ai requisiti inerenti alla diversificazione delle colture o alle aree di interesse ecologico in conformità, rispettivamente, dell'articolo 44, paragrafo 4, e dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(9)Per gli stessi motivi il Belgio, la Francia, la Lituania e la Polonia hanno chiesto di essere autorizzati a derogare a talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per le superfici con colture intercalari o manto vegetale dichiarate conformi ai requisiti inerenti alle aree di interesse ecologico in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(10)Peraltro, alcuni agricoltori in Francia, Lituania e Polonia non hanno potuto seminare le colture intercalari o il manto vegetale al momento opportuno a causa delle condizioni meteorologiche estreme che rendevano il suolo inidoneo ai lavori preparatori. Di conseguenza, senza riduzione della durata del periodo durante il quale le superfici devono essere occupate da colture intercalari, sarà loro difficile attuare il piano colturale, in particolare se prevedono in seguito la semina di una coltura invernale. Trascorso questo periodo ottimale, gli agricoltori rischiano di essere costretti a seminare le colture invernali in cattive condizioni, compromettendo in tal modo la resa futura delle colture in questione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.230.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2019:230:TOC

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