Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1594 del Consiglio del 24 Settembre 2019 recante modifica della Decisione d’Esecuzione 2013/805/UE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), etc.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, deve essere trattato quale prestazione di servizi a titolo oneroso.

(2)La decisione di esecuzione 2013/805/UE (2) del Consiglio autorizza la Polonia, fino al 31 dicembre 2016, a limitare al 50 % il diritto, di detrarre l'IVA nel caso dell'IVA sull'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o il leasing di taluni veicoli a motore e dell'IVA sulle spese correlate a tali veicoli, ove essi non siano esclusivamente utilizzati per scopi professionali, e a esentare i soggetti passivi dall'assimilare l'uso non professionale di tali veicoli a una prestazione di servizi in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva («misure di deroga»).

(3)Con decisione di esecuzione (UE) 2016/1837 del Consiglio (3) le misure di deroga sono state prorogate al 31 dicembre 2019.

(4)Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 gennaio 2019 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare le misure di deroga per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2022.

(5)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 15 aprile 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Polonia. Con lettera del 16 aprile 2019 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

(6)La domanda della Polonia era corredata da una relazione sull'applicazione della decisione di esecuzione 2013/805/UE, comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Polonia ritiene che la percentuale del 50 % continui a essere giustificata. La Polonia ritiene inoltre che la deroga ai requisiti dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE sia tuttora necessaria per evitare la doppia imposizione. Tali misure di deroga sono giustificate dall'esigenza di semplificare la procedura per la riscossione dell'IVA e di evitare l'evasione fiscale derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni fiscali.

(7)La proroga delle misure di deroga dovrebbe essere limitata al tempo necessario per consentire di valutare l'efficacia delle stesse e l'adeguatezza della limitazione percentuale. È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31 dicembre 2022.

(8)È opportuno fissare un termine per la domanda di autorizzazione di eventuali ulteriori proroghe delle misure di deroga oltre il 2022. È altresì opportuno chiedere alla Polonia di corredare le eventuali domande di proroga con una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA.

(9)La proroga delle misure di deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo totale dell'imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(10)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/805/UE,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione di esecuzione 2013/805/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2022.

L'eventuale domanda di autorizzazione a prorogare le misure di deroga autorizzate dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1o aprile 2022. Tale domanda è corredata di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 Settembre 2019

Per il Consiglio

La Presidente

KULMUNI

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0071.01.ITA&toc=OJ:L:2019:248:TOC

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