Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1662 della Commissione dell’1 Ottobre 2019 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (in prosieguo il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Nell’aprile 2007 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 452/2007, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,9 % e il 38,1 % sulle assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell’Ucraina (2); nel dicembre 2010 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (UE) n. 1243/2010 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della società Since Hardware (Guangzhou) Co., un produttore esportatore cinese di assi da stiro, a seguito di una nuova inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base (le «inchieste iniziali»).

(2)Nel gennaio 2010 le misure sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 77/2010, a seguito di un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base (4).

(3)Nel marzo 2010 le misure sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010, a seguito di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (5).

(4)Nel settembre 2010 il Consiglio ha reistituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2010, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro della società Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan, un produttore esportatore cinese di assi da stiro (6), come provvedimento per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-141/08 P (7).

(5)Nell’ottobre 2012 il Consiglio ha reistituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 987/2012, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Cina fabbricate da Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (8), come provvedimento per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia nella causa T-274/07 P (9).

(6)Nel luglio 2013, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 695/2013, le misure sulle importazioni di assi da stiro originarie della Cina per altri cinque anni e abrogato le misure sulle importazioni di assi da stiro originarie dell’Ucraina (10).

1.2.Domande di riesame

(7)A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (11), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (la «domanda di riesame»).

(8)La domanda è stata presentata il 20 aprile 2018 da tre produttori dell’Unione [Colombo New Scal SpA, Rörets Polska Sp. z o.o. e Vale Mill (Rochdale) Ltd], che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale di assi da stiro dell’Unione (i «richiedenti»).

(9)La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(10)Una volta stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 19 luglio 2018 la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12) (l’«avviso di apertura»).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.252.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:252:TOC

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