Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1674 della Commissione del 27 Settembre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia volta all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Beurre d’Isigny», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)Con lettera del 16 ottobre 2017 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2022 a dieci operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfano le condizioni del suddetto articolo, conformemente al decreto del 12 settembre 2017 relativo alla modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine protette «Beurre d’Isigny» e «Crème d’Isigny» pubblicato il 20 settembre 2017 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Con lettera del 26 settembre 2018 le medesime autorità hanno trasmesso il testo di un nuovo decreto del 30 agosto 2018 che modifica il decreto del 12 settembre 2017 e riporta i nominativi dei suddetti operatori. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno commercializzato legalmente il «Beurre d’Isigny» in modo continuativo almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, avevano presentato opposizioni. Sei operatori si sono opposti alla seguente disposizione: «Le vacche in lattazione dispongono ciascuna di almeno 35 are di prati (naturali, temporanei o annuali) di cui almeno 20 are adibite a pascolo o almeno 10 are adibite a pascolo integrate con foraggiamento con erba.» Gli operatori in questione sono: GAEC des normandes (SIRET: 38531072700016), GAEC des Quesnel (SIRET: 41022988100011), GAEC du chalet (SIRET: 34005162200017), GAEC de la cour des mares (SIRET: 34897314000026), GAEC du hameau (SIRET: 38259121200016) e GAEC du petit flot (SIRET: 43783781800016). Due operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: «L’erba in forma fresca o conservata costituisce almeno il 40 % della razione di foraggio espressa in materia secca, in media durante i 7 mesi minimi di pascolo.» Gli operatori in questione sono: EARL des clôtures (SIRET: 51075733900013) e GAEC du Clos Roset (SIRET: 48310227300016). Due operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: «Nella razione giornaliera di foraggio, durante il resto dell’anno (fuori dal periodo di pascolo) la sua proporzione (l’erba in forma fresca o conservata) non deve essere inferiore al 20 % espressa in materia secca.» Gli operatori in questione sono: GAEC de la Ronchette (SIRET: 49754563200018) e GAEC du Village Culot.

(3)Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(4)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione «Beurre d’Isigny» (DOP).

Articolo 2

La protezione concessa ai sensi dell’articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo, a seguito dei decreti del 12 settembre 2017 e del 30 agosto 2018 relativi alla modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine protette «Beurre d’Isigny» e «Crème d’Isigny», pubblicati rispettivamente il 20 settembre 2017 e il 6 settembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 Settembre 2019

Per la Commissione

A nome del Presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.257.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2019:257:TOC

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