Regolamento (UE) 2019/237 della Commissione dell'8 Febbraio 2019 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)Il 12 ottobre 2017 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato «Interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture (Modifiche allo IAS 28)» nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. Le modifiche mirano a chiarire che le disposizioni in materia di riduzione di valore dell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari si applicano alle interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture.

(3)A seguito delle consultazioni con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione trae la conclusione che le modifiche al Principio contabile internazionale IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)Il regolamento (CE) n. 1126/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(5)Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il Principio contabile internazionale IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2019 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 Febbraio 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.039.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:039:TOC

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