Decisione del Consiglio europeo (UE) 2019/1810 adottata d’intesa con il Regno Unito del 29 Ottobre 2019 che proroga il termine previsto dall’Articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Il Consiglio europeo,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («Euratom») a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea, che si applica all’Euratom in virtù dell’articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(2)Conformemente all’articolo 50 TUE, l’Unione europea ha negoziato con il Regno Unito un accordo sulle modalità del suo recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione.

(3)Il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo ha approvato il progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») nonché la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («dichiarazione politica»). L’11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274 (1) relativa alla firma dell’accordo di recesso (2).

(4)Conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.

(5)Con decisione (UE) 2019/476 (3) il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, ha inizialmente stabilito di prorogare il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 12 aprile 2019. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019 con decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito (4).

(6)Dai negoziati svoltisi tra i negoziatori dell’Unione e del Regno Unito nei mesi di settembre e ottobre 2019 è scaturito un accordo su un testo riveduto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord incluso nell’accordo di recesso e sui necessari adeguamenti tecnici degli articoli 184 e 185 dell’accordo stesso, nonché su un testo riveduto della dichiarazione politica. Il 17 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha approvato l’accordo di recesso modificato e il testo riveduto della dichiarazione politica. Il 21 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/1750 che modifica la decisione (UE) 2019/274 (5) relativa alla firma dell’accordo di recesso.

(7)Il 19 ottobre 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga del termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 31 gennaio 2020. Nella richiesta si dichiara che qualora le parti siano in grado di procedere alla ratifica dell’accordo di recesso prima del 31 gennaio 2020, il governo propone di anticipare la scadenza del termine.

(8)Il governo del Regno Unito ha presentato i necessari testi legislativi al fine di procedere alla ratifica dell’accordo di recesso. Il 21 ottobre 2019 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il progetto di decisione relativo alla conclusione dell’accordo di recesso e lo ha trasmesso al Parlamento europeo al fine di ottenere la sua approvazione. L’Unione e il Regno Unito non hanno ancora completato le procedure interne necessarie alla ratifica dell’accordo di recesso. Nel Regno Unito è in corso una discussione sui modi per risolvere la questione della ratifica e il primo ministro del Regno Unito si è detto favorevole alla convocazione di elezioni generali.

(9)Al fine di consentire la finalizzazione della ratifica dell’accordo di recesso, il Consiglio europeo acconsente a un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2020.

(10)Il Consiglio europeo ricorda che, a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, l’accordo di recesso può entrare in vigore a una data anteriore, se le parti dovessero completare le rispettive procedure di ratifica prima della scadenza del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Di conseguenza, il recesso dovrebbe avere luogo il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica oppure, se precedente, il 1o febbraio 2020.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.278.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:278I:TOC

 

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