Regolamento Delegato (UE) 2019/1868 della Commissione del 28 Agosto 2019 recante modifica del Regolamento (UE) n. 1031/2010 per allineare la vendita all'asta delle quote alle norme dell'EU ETS per il periodo 2021-2030.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, l'articolo 10, paragrafo 4 e l'articolo 10 bis, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)Dal 2012 le quote di emissioni sono messe all'asta in conformità del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (2). La vendita all'asta delle quote si svolge mediante una piattaforma d’asta comune a 25 Stati membri e 3 paesi EFTA-SEE e alcune piattaforme d’asta indipendenti.

(2)La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al fine di ridurre le emissioni più efficacemente sotto il profilo dei costi e promuovere gli investimenti a basse emissioni di carbonio grazie al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione («EU ETS») a partire dal 2021. La regola generale per l'assegnazione delle quote continua a essere la vendita all'asta e la percentuale delle quote da mettere all'asta dovrebbe essere pari al 57 % del loro totale.

(3)È opportuno che nel regolamento (UE) n. 1031/2010 figurino i nuovi elementi introdotti dalla direttiva (UE) 2018/410 relativi alla determinazione del volume annuo di quote da mettere all'asta. In particolare, è necessario tenere conto della possibilità di ridurre il volume d'asta del 3 % al massimo del quantitativo totale delle quote per aumentare il numero di quote da poter assegnare gratuitamente (riserva per l'assegnazione gratuita di quote). Inoltre, la direttiva riveduta 2003/87/CE consente di modificare i volumi annui di quote da mettere all'asta a motivo: della cancellazione volontaria di quote da parte dello Stato membro in caso di chiusura di capacità di generazione elettrica; della reintroduzione nell'EU ETS di installazioni che rilasciano meno di 2 500 tonnellate di diossido di carbonio; della flessibilità stabilita dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) tra i settori ETS e non ETS per favorire il conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione nei settori esclusi dall'ETS.

(4)La direttiva 2003/87/CE istituisce il fondo per la modernizzazione, inteso a migliorare l'efficienza energetica e modernizzare i sistemi energetici di determinati Stati membri, e il fondo per l'innovazione, che sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative. Entrambi i fondi sono finanziati dalla vendita all'asta di quote effettuata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nella piattaforma d'asta comune. A tal fine la BEI dovrebbe diventare il responsabile del collocamento dei due fondi senza partecipare alla procedura d'appalto congiunta per la piattaforma d'asta comune. I volumi pertinenti di quote dovrebbero essere messi all'asta contestualmente a quelli messi all'asta dagli Stati membri e dai paesi EFTA-SEE che partecipano alla piattaforma d’asta comune.

(5)La direttiva 2003/87/CE dispone che il 2 % del quantitativo totale delle quote sia messo all'asta per istituire il fondo per la modernizzazione, al quale gli Stati membri che rispondono a determinate condizioni possono aggiungere quote a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 10 quater della stessa direttiva. La BEI è tenuta ad assicurare che tali quote siano messe all'asta in conformità dei principi e delle modalità del procedimento d'asta, di cui la distribuzione in parti uguali dei volumi d'asta è un elemento cardine.

(6)Per disporre dei fondi da destinare all'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio e far funzionare correttamente il mercato del carbonio, i volumi del fondo per l'innovazione dovrebbero in linea di principio essere messi all'asta in volumi annui uguali. La Commissione, tenuto conto dell'esito di ogni invito a presentare proposte, dovrebbe tuttavia riesaminare ogni due anni la distribuzione delle quote da mettere all'asta a favore del fondo per l'innovazione. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro il 30 giugno 2022.

(7)Affinché gli Stati membri possano cancellare quote dai loro volumi d'asta in caso di chiusura di capacità di generazione elettrica nei rispettivi territori è opportuno istituire una procedura di notifica. Lo Stato membro dovrebbe notificare alla Commissione l'intenzione di cancellare quote per mezzo di un modello uniforme con cui fornire prove e informazioni dell'installazione chiusa, del volume previsto e della tempistica della cancellazione. Per preservare il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il volume delle quote cancellate dovrebbe essere detratto dai volumi d'asta dello Stato membro solo una volta effettuati gli adeguamenti a fini della riserva stabilizzatrice per l'anno corrispondente. Al fine di assicurare la trasparenza la Commissione dovrebbe pubblicare le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità del modello, salvo se riservate.

(8)Per rafforzare l'integrità del mercato del carbonio, dal 2018 le quote sono considerate strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). In precedenza solo i derivati delle quote erano così considerati dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Con questo riconoscimento la compravendita di quote negoziata su un mercato secondario a pronti rientra nell'ambito di applicazione di una serie di atti, tra cui la direttiva 2014/65/UE, il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Il procedimento d'asta delle quote (mercato primario), tuttavia, rientra solo nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014.

(9)Al fine di allineare la vendita all'asta delle quote al nuovo regime che regola i mercati finanziari, il sistema vigente di monitoraggio e segnalazione delle aste dovrebbe essere riveduto. Dato che l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 è stato esteso per ricomprendere anche la vendita all'asta delle quote, spetta alle autorità nazionali competenti espletare le funzioni di monitoraggio e prevenzione degli abusi di mercato riguardo alle aste. Le autorità nazionali competenti sono tenute dal regolamento (UE) n. 596/2014 a individuare attivamente i casi di abuso di mercato e a svolgere le relative indagini. Le funzioni necessarie di monitoraggio delle aste dovrebbero essere espletate dalle piattaforme, dalla Commissione, dagli Stati membri e dalle autorità nazionali competenti, ed è opportuno sopprimere le disposizioni che stabiliscono l'obbligo di designare un sorvegliante d'asta. È altresì opportuno sopprimere le disposizioni specifiche sugli abusi di mercato contenute nel regolamento (UE) n. 1031/2010, divenute ridondanti alla luce del regolamento (UE) n. 596/2014, che si applica direttamente alle aste.

(10)Per fornire in modo proporzionato ed economicamente efficiente i dati necessari alle autorità nazionali competenti a vigilare sugli abusi di mercato, il regolamento (UE) n. 1031/2010 dovrebbe imporre alle piattaforme d’asta di segnalare le operazioni d'asta sulla falsariga dei necessari obblighi di segnalazione delle operazioni previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014. Occorre procedere in questo modo perché il regolamento (UE) n. 596/2014, che ora si applica alle aste, non stabilisce un meccanismo a sé stante di segnalazione delle operazioni, ma si basa sulla raccolta dei dati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.289.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2019:289:TOC

 

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