Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1895 della Commissione del 7 Novembre 2019 relativa al riconoscimento di alcune isole del Portogallo come indenni dalla varroasi e che modifica l’allegato della decisione di esecuzione 2013/503/Ue.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Secondo l’articolo 15 della direttiva 92/65/CEE, uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all’allegato B della stessa direttiva deve sottoporre alla Commissione le opportune giustificazioni, in base alle quali verrà adottata una decisione che riconosce tale Stato membro o parte del suo territorio come indenne e saranno precisate le garanzie complementari esigibili negli scambi.

(2)La varroatosi delle api mellifere è elencata con il nome «varroasi» nell’allegato B della direttiva 92/65/CEE e la decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione (2) ha già riconosciuto alcuni territori degli Stati membri come indenni da tale malattia. Tali territori sono elencati nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE insieme alle garanzie complementari richieste per gli scambi.

(3)Il Portogallo ha invitato la Commissione a riconoscere le isole di Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel e Terceira dell’arcipelago delle Azzorre come indenni da varroasi, ha chiesto che siano definite garanzie complementari per gli scambi corrispondenti a quelle richieste a livello nazionale e ha presentato le opportune giustificazioni previste all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 92/65/CEE a sostegno della sua richiesta.

(4)Alla luce delle giustificazioni dettagliate presentate dal Portogallo, le isole di Corvo, Graciosa, São Jorge, Santa Maria, São Miguel e Terceira dovrebbero essere considerate territori del Portogallo indenni dalla varroasi e inserite nell’elenco dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/503/UE insieme alle garanzie complementari richieste per gli scambi.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/503/UE.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.291.01.0054.01.ITA&toc=OJ:L:2019:291:TOC

 

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