Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1920 della Commissione del 18 Novembre 2019 che conferisce la protezione di cui all’Articolo 99 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Ambt Delden» (DOP).

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione come denominazione d’origine protetta (DOP) della denominazione «Ambt Delden», presentata dai Paesi Bassi il 12 febbraio 2016, è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)L’8 maggio 2018 il ministero dell’Agricoltura italiano ha presentato una dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (3). La Commissione ha ritenuto l’opposizione ammissibile a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 607/2009.

(3)Con lettera del 5 luglio 2018, la Commissione ha comunicato l’opposizione alle autorità dei Paesi Bassi, invitandole a presentare le proprie osservazioni entro due mesi, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009. I Paesi Bassi hanno comunicato le proprie osservazioni il 4 settembre 2018, entro il termine stabilito.

(4)A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, con lettera inviata il 2 ottobre 2018 la Commissione ha comunicato le osservazioni delle autorità dei Paesi Bassi all’opponente, il ministero dell’Agricoltura italiano, che ha avuto a disposizione due mesi per formulare eventuali osservazioni. La Commissione non ha ricevuto ulteriori osservazioni dal ministero dell’Agricoltura italiano.

(5)A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione in base alle prove di cui dispone.

(6)L’opponente sostiene che alcune varietà utilizzate per la produzione dell’«Ambt Delden», ossia il «Souvignier Gris B», il «Pinotin N», il «Solaris B», il «Regent N» e lo «Johanniter B», sono ottenute dall’incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis. L’opponente è del parere che ciò sia in netta contraddizione con l’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce che i vini DOP devono essere prodotti con varietà di vite appartenenti alla specie Vitis vinifera. Sostiene inoltre che tutti gli Stati membri, al pari dell’Italia, possono classificare le proprie varietà di uve da vino (sia appartenenti alla specie Vitis vinifera sia le varietà derivate da incrocio) sulla base di precise prove e dati scientifici e che in nessun caso una varietà ottenuta da un incrocio interspecifico potrebbe essere considerata come appartenente alla specie Vitis vinifera.

(7)La Commissione ha valutato le argomentazioni addotte dall’opponente e dal richiedente, concludendo che la denominazione «Ambt Delden» deve essere registrata come denominazione di origine protetta per le ragioni esposte qui di seguito.

(8)Per quanto riguarda le affermazioni secondo cui il prodotto non è ottenuto da varietà di vite appartenenti alla specie Vitis vinifera, è necessario prendere in considerazione diversi elementi. In primo luogo, non esiste, a livello dell’UE, una classificazione armonizzata delle varietà di vite appartenenti alla specie Vitis vinifera. Inoltre non esistono elenchi di riferimento o documenti scientifici approvati da un organismo ufficiale competente, ad esempio l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), che permettano al momento di classificare in modo chiaro la specie Vitis vinifera o un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis, né di distinguere tra di loro. Alla luce di quanto precede, la questione della definizione scientifica dovrebbe essere affrontata in via prioritaria nell’ambito della procedura nazionale preliminare, organizzata dagli Stati membri conformemente all’articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal fine i Paesi Bassi si basano sulla classificazione del catalogo internazionale delle varietà di vite (Vitis International Variety Catalogue, VIVC) (4), in cui tutte e cinque le varietà in questione sono classificate come appartenenti alla specie Vitis vinifera. In secondo luogo, a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009, per quanto riguarda l’esame delle opposizioni, la Commissione adotta una decisione di registrazione o di rigetto della denominazione di origine o dell’indicazione geografica in base alle prove di cui dispone. Nel caso in esame l’opponente fa riferimento al registro nazionale tedesco delle varietà di vite tenuto dal Bundessortenamt (Ufficio federale tedesco delle varietà vegetali) e alle informazioni del VIVC secondo cui tutte e cinque le varietà utilizzate per la produzione del vino «Ambt Delden» sono state create, in una certa misura, incrociando diverse specie del genere Vitis. Ciononostante il VIVC classifica le cinque varietà come Vitis vinifera nel proprio sito. Infine, nell’adottare le sue decisioni, la Commissione deve tener conto del principio di non discriminazione. A tale proposito la Commissione osserva che attualmente le varietà di uve da vino in questione sono utilizzate in diversi Stati membri per la produzione di vini a denominazione di origine protetta.

(9)Per le ragioni di cui sopra, non è possibile concludere che il prodotto cui si riferisce la denominazione «Ambt Delden» non sia ottenuto da varietà di vite appartenenti alla specie Vitis vinifera. Le obiezioni mosse sulla base di tale motivazione devono pertanto essere respinte.

(10)Alla luce di quanto precede e conformemente all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ritiene che la denominazione «Ambt Delden» debba essere protetta e registrata nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

La denominazione «Ambt Delden» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 Novembre 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.298.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:298:TOC

 

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