Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1930 della Commissione del 18 Novembre 2019 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda i mezzi di rescEU.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU. rescEU è composto da una riserva di risorse a livello unionale il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l’insieme dei mezzi esistenti a livello nazionale nonché i mezzi impegnati dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo.

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 (2) della Commissione stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e requisiti di qualità. Le risorse di rescEU inizialmente previste consistevano in mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi (aeromobili ed elicotteri).

(3)A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, la definizione di rescEU tiene conto dei rischi individuati ed emergenti, delle risorse complessive e delle carenze a livello dell’Unione. Uno dei settori su cui rescEU dovrebbe concentrarsi in modo particolare è quello della risposta sanitaria di emergenza.

(4)Nel settore della risposta sanitaria di emergenza, l’analisi dei rischi identificati ed emergenti, nonché delle risorse e delle carenze a livello unionale, evidenzia la necessità di disporre di risorse rescEU per l’evacuazione medica con mezzi aerei delle vittime di catastrofi («Medevac») e di squadre mediche di emergenza («EMT» - Emergency Medical Team) di tipo 3.

(5)Al fine di prevenire qualsiasi rischio di trasmissione da pazienti altamente infettivi, è opportuno che vi siano due tipi diversi di risorse Medevac: una per l’evacuazione di vittime di catastrofi affette da malattie altamente infettive, l’altra per vittime non infettive.

(6)Una squadra medica di emergenza è composta da personale medico pronto ad essere mobilitato insieme ad altro personale chiave dotato di una formazione e di mezzi per curare pazienti vittime di catastrofi. L’Organizzazione mondiale della sanità classifica le squadre mediche di emergenza secondo tre diverse tipologie, in base al livello di assistenza che offrono. Poiché nessuno Stato membro dispone attualmente di risorse EMT di tipo 3 in grado di rispondere con questo livello di prestazioni cliniche alla richiesta di un governo, emerge una carenza di capacità di risposta a livello unionale.

(7)Sia le risorse Medevac sia le risorse EMT di tipo 3 sono idonee a rispondere a catastrofi poco probabili ma dall’impatto molto elevato e l’Unione, mediante l’adozione di atti di esecuzione come stabilito dall’articolo 32, lettera h bis), della decisione n. 1313/2013/UE, fornirà un programma completo di assistenza finanziaria al fine di assicurare disponibilità e schierabilità delle risorse in questione nei casi opportuni e laddove definite quali risorse istituite per rispondere a questo tipo di rischi poco probabili a impatto molto elevato.

(8)Al fine di assicurare l’attuazione dell’articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, occorre integrare nella composizione di rescEU sia risorse Medevac sia EMT di tipo 3.

(9)A norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, previa consultazione degli Stati membri, è necessario stabilire requisiti di qualità per i mezzi di risposta appartenenti a rescEU, in base a criteri internazionali riconosciuti laddove tali criteri esistano già.

(10)Vista l’assenza di criteri internazionali riconosciuti riguardanti l’evacuazione medica con mezzi aerei, i requisiti di qualità per tali mezzi dovrebbero basarsi sui requisiti generali esistenti per i moduli del pool europeo di protezione civile e sulle migliori pratiche definite nell’ambito del meccanismo unionale. I requisiti di qualità per EMT di tipo 3 dovrebbero basarsi sulle norme minime stabilite dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.299.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2019:299:TOC

 

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