Decisione (UE) 2019/1949 del Consiglio, di comune accordo con il Presidente eletto della Commissione, del 25 Novembre 2019.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 17, paragrafi 3 e 5, e l’articolo 17, paragrafo 7, secondo comma,

vista la decisione 2013/272/UE del Consiglio europeo, del 22 maggio 2013, relativa al numero dei membri della Commissione europea (1),

considerando quanto segue:

(1)Il mandato della Commissione nominata mediante la decisione 2014/749/UE del Consiglio europeo (2) è scaduto il 31 ottobre 2019.

(2)Una nuova Commissione, composta da un cittadino di ogni Stato membro, compresi il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dovrebbe essere nominata fino al 31 ottobre 2024.

(3)Il Consiglio europeo ha designato la sig.ra Ursula VON DER LEYEN come la personalità proposta al Parlamento europeo come presidente della Commissione e il Parlamento europeo l’ha eletta presidente della Commissione nella seduta plenaria del 16 luglio 2019.

(4)Il 5 agosto 2019 il Consiglio europeo, con l’accordo del presidente eletto della Commissione, ha nominato il sig. Josep BORRELL FONTELLES alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(5)Con la decisione (UE) 2019/1393 (3) il Consiglio ha adottato di comune accordo con il presidente eletto della Commissione l’elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione fino al 31 ottobre 2024.

(6)Il 19 ottobre 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga per il periodo di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 gennaio 2020. Con lettera del 28 ottobre 2019 il progetto di testo della decisione del Consiglio europeo, che proroga tale periodo fino alla data richiesta, è stato trasmesso al Regno Unito per il suo accordo. Con lettera del 28 ottobre 2019 il Regno Unito ha concordato, a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE, sia la proroga sia il testo del progetto di decisione del Consiglio europeo. Il 29 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha adottato tale decisione (4).

(7)Aderendo alla decisione (UE) 2019/1810, il Regno Unito ha confermato il proprio impegno ad agire in modo costruttivo e responsabile per tutto il periodo di proroga conformemente al dovere di leale cooperazione. Ha inoltre convenuto che la proroga non deve compromettere il regolare funzionamento dell’Unione e delle sue istituzioni. Infine, dato che la conseguenza della proroga è che, conformemente all’articolo 50 TUE, il Regno Unito rimane uno Stato membro con tutti i diritti e gli obblighi fino alla data di recesso, il Regno Unito ha convenuto che ciò include l’obbligo di proporre un candidato per la nomina a membro della Commissione. Tuttavia, il Regno Unito non ha proposto un candidato alla carica di commissario.

(8)Il 6 novembre 2019 il presidente eletto della Commissione ha invitato il Regno Unito a proporre una o più persone che, per la loro competenza generale, indipendenza e impegno europeo, potrebbero essere idonee a diventare un membro della prossima Commissione. Il Regno Unito non ha risposto a tale lettera. Il 12 novembre 2019 il presidente eletto della Commissione ha inviato una seconda lettera con lo stesso invito, richiamando gli obblighi del Regno Unito ai sensi del TUE e la decisione (UE) 2019/1810. Il 13 novembre 2019 il Regno Unito ha risposto a entrambe le lettere e ha indicato che il Regno Unito non era in grado di proporre un candidato per la carica di commissario in vista delle prossime elezioni generali. Il 14 novembre 2019 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti del Regno Unito, in seguito alla sua omissione di suggerire un candidato alla carica di commissario, inviando una lettera di messa in mora al Regno Unito conformemente all’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In tale lettera la Commissione ha ricordato che, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, uno Stato membro non può invocare disposizioni prevalenti nel suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Le autorità del Regno Unito avevano tempo fino al 22 novembre 2019 per presentare le proprie osservazioni su tale lettera di costituzione in mora.

(9)Il Consiglio prende atto che, nonostante gli obblighi a norma del diritto dell’Unione richiamati nella decisione (UE) 2019/1810 e specificamente accettati dal Regno Unito, il Regno Unito non ha proposto un candidato alla carica di membro della Commissione. Ciò non può compromettere il regolare funzionamento dell’Unione e delle sue istituzioni e non può pertanto costituire un ostacolo alla nomina della prossima Commissione affinché possa iniziare a esercitare pienamente i poteri ad essa conferiti dai trattati. Il Consiglio osserva che, sebbene solo 27 persone siano proposte per la nomina a membri della Commissione, la Commissione è composta, conformemente alla decisione 2013/272/UE, da un numero di membri pari al numero degli Stati membri. Osserva altresì che, dopo la nomina della Commissione, si applicherà l’articolo 246, secondo comma, TFUE.

(10)Di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, la decisione (UE) 2019/1393 dovrebbe essere abrogata prima che l’elenco contenuto in essa sia soggetto al voto di approvazione del Parlamento europeo e dovrebbe essere sostituita dalla presente decisione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.304.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2019:304:TOC

 

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