Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/2011 della Commissione del 28 Novembre 2019 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/2009.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (lumpy skin disease - LSD). Tali misure di lotta comprendono l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all’azienda infetta e prevedono anche, quale complemento delle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa.

(2)Nell’agosto 2015 la presenza della dermatite nodulare contagiosa è stata confermata per la prima volta in Grecia. Nel 2016 si sono verificati casi di dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria e ulteriori casi in Grecia, come pure in alcuni paesi terzi limitrofi.

(3)In risposta a tali focolai di dermatite nodulare contagiosa, gli Stati membri interessati, ossia la Grecia e la Bulgaria, come pure i paesi terzi limitrofi colpiti, hanno attuato programmi di vaccinazione di massa dei loro bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi. Nel 2016 e nel 2017 anche la Croazia, dove sino ad oggi non si sono verificati casi di dermatite nodulare contagiosa, ha attuato un programma di vaccinazione di massa contro tale malattia, quale misura preventiva vista la situazione epidemiologica negli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi. I programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia, Bulgaria e Croazia sono stati approvati con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 della Commissione (4) e questi tre Stati membri sono stati debitamente elencati nell’allegato di tale atto come paesi che dispongono di programmi di vaccinazione approvati contro la dermatite nodulare contagiosa.

(4)Nel 2017 è stata registrata una minore presenza di dermatite nodulare contagiosa nell’Europa sudorientale, con un’insorgenza su vasta scala in Albania e alcuni ulteriori focolai sporadici in Grecia e Macedonia del Nord. Nel 2018 e finora nel 2019 la situazione epidemiologica relativa alla dermatite nodulare contagiosa ha registrato un costante miglioramento e nessun caso di dermatite nodulare contagiosa è stato segnalato negli Stati membri o nei paesi terzi limitrofi dell’Europa sudorientale, ad eccezione della Turchia. Nel corso dello stesso periodo è proseguita la vaccinazione di massa annuale contro la dermatite nodulare contagiosa in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi limitrofi dell’Europa sudorientale colpiti da tale malattia.

(5)Dall’inizio del 2018, vista la situazione epidemiologica favorevole, la Croazia ha sospeso la vaccinazione preventiva contro la dermatite nodulare contagiosa, sostituendola con la sorveglianza epidemiologica sistematica. Tale sorveglianza ha confermato l’assenza di dermatite nodulare contagiosa nel corso del 2018. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione (5) è stata di conseguenza modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/81 della Commissione (6), al fine di sopprimere tale Stato membro dall’elenco degli Stati membri con «zone immuni grazie a vaccinazione» di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/82 della Commissione (7) al fine di sopprimere la Croazia dall’elenco degli Stati membri con un programma di vaccinazione approvato contro la dermatite nodulare contagiosa.

(6)Conformemente alle norme dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), qualora in un paese o in una sua zona si interrompa la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è necessario, prima che possa essere ripristinata la qualifica di indenne da dermatite nodulare contagiosa, un periodo minimo di 8 mesi in caso di vaccinazione preventiva o un periodo minimo di 14 mesi in caso di vaccinazione in risposta a un’occorrenza di dermatite nodulare contagiosa. Le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 dovrebbero pertanto rimanere in vigore per un periodo minimo di 8 mesi o 14 mesi, a seconda della zona, prima che possa essere ripristinata la qualifica di indenne da dermatite nodulare contagiosa.

(7)La decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 si applica fino al 31 dicembre 2019 e di conseguenza le misure vigenti relative alla dermatite nodulare contagiosa in Grecia e Bulgaria stabilite in tale atto non si applicheranno più dopo tale data. Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica e del periodo minimo necessario per il ripristino della qualifica di indenne da dermatite nodulare contagiosa, occorre prorogare il periodo di applicazione di tali misure per un periodo di tempo adeguato.

(8)Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce norme per la prevenzione e il controllo di alcune malattie elencate, tra cui la dermatite nodulare contagiosa. Poiché tale regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 dovrebbe essere prorogato fino al 20 aprile 2021.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2009.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2009 la data «31 dicembre 2019» è sostituita dalla data «20 aprile 2021».

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Croazia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 Novembre 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.312.01.0093.01.ITA&toc=OJ:L:2019:312:TOC

 

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